Art. 8 Preselezione 1. L'amministrazione si riserva di procedere ad una preselezione nel caso pervengano piu' di cento candidature. 2. L'eventuale prova preselettiva consistera' nella somministrazione di un test costituito da una serie di domande chiuse a risposta multipla, volte a verificare la conoscenza dei candidati sulle tematiche oggetto delle prove concorsuali. Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, apparecchiature elettroniche, strumenti informatici, telefoni cellulari, testi di legge, codici e dizionari. 3. L'amministrazione verifichera' il possesso dei requisiti di accesso alla procedura soltanto di coloro i quali avranno superato la prova preselettiva. 4. Fra coloro che avranno superato il test di ammissione verranno ammessi alle prove successive i primi sessanta candidati della graduatoria basata sul punteggio conseguito nel test, compresi i classificati al sessantesimo posto ex-aequo. 5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 6. La data dell'eventuale prova preselettiva, l'ora e il luogo verranno comunicati, solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, tramite pubblicazione sul sito internet dell'ateneo. Tale comunicazione e' considerata come convocazione ufficiale per tutti i candidati ammessi alla selezione. 7. L'assenza alla prova preselettiva comportera' l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.