Art. 8 
 
 
                            Preselezione 
 
 
    1. L'amministrazione si riserva di procedere ad una  preselezione
nel caso pervengano piu' di cento candidature. 
    2.   L'eventuale    prova    preselettiva    consistera'    nella
somministrazione di un test costituito da una serie di domande chiuse
a risposta multipla, volte a verificare la conoscenza  dei  candidati
sulle  tematiche  oggetto  delle  prove   concorsuali.   Durante   lo
svolgimento  della  prova  preselettiva  i  candidati  non   potranno
utilizzare  carta  da  scrivere,  appunti,   manoscritti,   libri   o
pubblicazioni  di  qualunque  specie,  apparecchiature  elettroniche,
strumenti informatici, telefoni cellulari, testi di legge,  codici  e
dizionari. 
    3. L'amministrazione verifichera' il possesso  dei  requisiti  di
accesso alla procedura soltanto di coloro i quali avranno superato la
prova preselettiva. 
    4. Fra coloro che avranno superato il test di ammissione verranno
ammessi alle  prove  successive  i  primi  sessanta  candidati  della
graduatoria basata sul punteggio  conseguito  nel  test,  compresi  i
classificati al sessantesimo posto ex-aequo. 
    5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del voto finale di merito. 
    6. La data dell'eventuale prova preselettiva, l'ora  e  il  luogo
verranno comunicati,  solo  dopo  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande, tramite pubblicazione sul sito  internet
dell'ateneo. Tale  comunicazione  e'  considerata  come  convocazione
ufficiale per tutti i candidati ammessi alla selezione. 
    7. L'assenza alla prova preselettiva comportera' l'esclusione dal
concorso, qualunque ne sia la causa.