Art. 9 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. Accedono alla prova orale i candidati che  hanno  superato  la
prova scritta di cui all'art. 8. 
    2.  La  prova  orale  per   i   posti   comuni   e'   finalizzata
all'accertamento della  preparazione  del  candidato  secondo  quanto
previsto dall'Allegato A del decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 aprile 2019, n. 327  e  valuta  la
padronanza delle discipline, nonche' la  capacita'  di  progettazione
didattica   efficace,   anche   con   riferimento   alle   tecnologie
dell'informatica e della comunicazione, finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. 
    3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma  di
cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle
attivita'  di  sostegno  all'alunno  con   disabilita'   volte   alla
definizione  di  ambienti  di   apprendimento,   alla   progettazione
didattica   e   curricolare   per   garantire   l'inclusione   e   il
raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili  potenzialita'  e
alle differenti tipologie di disabilita',  anche  mediante  l'impiego
delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione. 
    4. La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti,
fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e  gli  ausili  di  cui
all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  e  consiste  nella
progettazione    di    una    attivita'    didattica,     comprensiva
dell'illustrazione   delle   scelte   contenutistiche,    didattiche,
metodologiche  compiute  e  di  esempi  di  utilizzo  pratico   delle
tecnologie dell'informatica e  della  comunicazione.  La  commissione
interloquisce con il candidato e accerta altresi' la conoscenza della
lingua inglese di cui al comma 5. 
    5. La prova orale  per  i  posti  comuni  e  di  sostegno  valuta
altresi' la capacita'  di  comprensione  e  conversazione  in  lingua
inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le lingue nonche' la specifica capacita' didattica, che nel  caso
dei posti di sostegno contempla la didattica speciale. 
    6. Le tracce delle  prove  orali  sono  predisposte  da  ciascuna
commissione secondo il programma di cui all'Allegato  A  del  Decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 327
del 9 aprile 2019. Le commissioni le predispongono in numero  pari  a
tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun  candidato
estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario
programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai
successivi  sorteggi.  Per  la  valutazione  della  prova  orale,  la
commissione si avvale  della  griglia  di  valutazione  di  cui  agli
allegati  B1/B2/B3/B4  al  Decreto  del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 327 del 9 aprile 2019. 
    7. La commissione assegna alla prova orale un  punteggio  massimo
complessivo di 40 punti. La  prova  e'  superata  dai  candidati  che
conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti.