Art. 18 
 
           Ammissione dei vincitori al corso di formazione 
 
    1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso  sono  ammessi
alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando  il
completamento della ferma. 
    2. I vincitori che non si presentano, senza giustificato  motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto
corso di formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro
posto sono chiamati altri candidati idonei, seguendo  l'ordine  della
graduatoria finale del rispettivo concorso. 
    3. Gli allievi agenti della Polizia  di  Stato,  al  termine  del
corso di formazione previsto, sono  assegnati  in  sedi  di  servizio
diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da  quelle
limitrofe. A tal fine, la Regione Sicilia  e'  considerata  limitrofa
alla Regione Calabria.