IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della pubblica sicurezza Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di Finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo Forestale dello Stato» e, in particolare, l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia»; Visto l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive modificazioni, che recita «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti, minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35) e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; Visto l'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che ha disposto la proroga della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi di cui all'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 6, circa le qualita' morali e di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2006, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Visto l'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 che ha, tra l'altro, previsto la costituzione dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, recante «Regolamento concernente modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme Oro»; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, e successive modificazioni, che ha previsto che «le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante «Regolamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, recante «Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che hanno cessato l'attivita' agonistica nell'anno 2019; Attesa pertanto la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di venti atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di venti atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato. 2. Il predetto concorso e' riservato ad atleti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e di almeno uno dei titoli sportivi elencati all'art. 8 del presente bando. 3. I venti posti messi a concorso, per l'accesso alla qualifica iniziale del suddetto ruolo agenti e assistenti della Polizia di Stato, sono ripartiti come segue: quattro atleti, di sesso femminile, disciplina ginnastica artistica, - Federazione Ginnastica d'Italia (Codice GA03); un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo trequarti ala n. 11 - 14 - Federazione Italiana Rugby (Codice RU06); due atleti, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo trequarti centro n. 12 - 13 - Federazione Italiana Rugby (Codice RU08); un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15 ruolo estremo n. 15 - Federazione Italiana Rugby (Codice RU07); un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo seconda linea n. 4 - 5 - Federazione Italiana Rugby (Codice RU03); un atleta, di sesso maschile, disciplina pattinaggio su ghiaccio, specialita' short track, distanze mt. 1000 - mt. 1500 - all round - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (Codice PA01); un atleta, di sesso femminile, disciplina snowboard, specialita' snowboard cross - Federazione Italiana Sport Invernali (Codice SA04); due atleti, di sesso maschile, disciplina biathlon - Federazione Italiana Sport Invernali (Codice BT01); un atleta, di sesso maschile, disciplina arrampicata sportiva, specialita' combinata - Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (Codice AR01); due atleti, di sesso maschile, disciplina sci alpino, specialita' slalom speciale - slalom gigante - superg - combinata - Federazione Italiana Sport Invernali (Codice SA03); un atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialita' sciabola - Federazione Italiana Scherma (Codice SC03); un atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialita' spada - Federazione Italiana Scherma (Codice SC02); due atleti, di sesso maschile, disciplina tuffi, specialita' piattaforma 10 mt. - Federazione Italiana Nuoto (Codice TU02); 4. Nel caso in cui i posti previsti per una o piu' delle discipline/specialita' sopra indicate non risultassero coperti, l'Amministrazione puo' assegnarli ad altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al precedente comma 3.