Art. 3 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al
concorso, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      d)  non  aver  compiuto  il trentacinquesimo  anno   di   eta'.
Quest'ultimo limite e' elevato, fino a un massimo  di  tre  anni,  in
relazione all'effettivo servizio militare prestato  dai  concorrenti.
Si prescinde dal limite d'eta' per  il  personale  appartenente  alla
Polizia di Stato; 
      e) non essere stati dichiarati obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che  abbiano  presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza, ai sensi della normativa vigente; 
       f)  essere  in  possesso  dell'idoneita'  fisica,  psichica  e
attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei funzionari di
Polizia di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003 e
dei requisiti di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207. I requisiti di idoneita'  fisica,  psichica  e
attitudinale si considerano in possesso dei candidati  esclusivamente
qualora sussistenti integralmente al momento  dello  svolgimento  dei
rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un
momento successivo all'espletamento dei rispettivi  accertamenti  non
rileva ai fini dell'idoneita'.  Per  i  candidati  appartenenti  alla
Polizia di Stato e' richiesta unicamente l'idoneita' attitudinale per
l'accesso alle citate carriere. 
       g) essere in possesso del diploma  di  laurea  in  medicina  e
chirurgia e del diploma di specializzazione richiesto  per  il  posto
per  cui  si  concorre,  conseguiti  presso  una  Universita'   della
Repubblica  italiana  o  un  Istituto  di  istruzione   universitario
equiparato; 
      h) essere in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione di medico chirurgo; 
      i)  essere  iscritti  ovvero  aver  presentato  la  domanda  di
iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi  e
degli odontoiatri; 
       j) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, non
aver riportato la sanzione  disciplinare  della  pena  pecuniaria,  o
altra sanzione piu'  grave,  nei  tre  anni  precedenti  la  data  di
emanazione del presente bando; 
      k) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma  2,  del  presente  bando,
aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo», nei
tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando. 
    2. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita'  psico-fisica,  espulsi  o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti,  dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresi',  ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi. 
    3. Non  sono  ammessi  a  partecipare  al  concorso  i  candidati
appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal
servizio a norma  dell'art.  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    4. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per
la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, comma  1,
ad  eccezione  del  diploma  di  specializzazione,  che  puo'  essere
conseguito entro la data di svolgimento della prima prova d'esame,  o
se sara' disposta, della prova preselettiva che la precedera' nonche'
dell'iscrizione  all'albo  professionale   dell'ordine   dei   medici
chirurghi e degli  odontoiatri,  che  puo'  essere  conseguita  entro
l'inizio del prescritto corso  di  formazione  iniziale,  purche'  il
candidato  sia  in  possesso  di  idonea  documentazione   attestante
l'avvenuta presentazione  della  relativa  istanza.  I  requisiti  di
partecipazione  devono  essere  mantenuti,  ad  eccezione  di  quello
relativo  al  limite  di  eta',  sino  al  termine  della   procedura
concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. 
    5. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della  condotta  e   quello   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale al servizio di Polizia, nonche' le cause di  risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego  e  la  veridicita'  delle
dichiarazioni   rilasciate   dai   candidati.    Fatta    salva    la
responsabilita' penale, il candidato decade dai  benefici  conseguiti
in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla  base  di
una dichiarazione non veritiera. 
    6. L'amministrazione provvede d'ufficio a controllare,  entro  la
data di inizio del corso di formazione iniziale,  i  titoli  indicati
dai  candidati  tra  i  requisiti  di   ammissibilita'   oggetto   di
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di  notorieta'.
Ove si accerti, in occasione dei controlli,  la  mancata  veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la  responsabilita'
penale,  e'  dichiarata,  con  efficacia  retroattiva,  la  decadenza
dall'impiego con decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale
della Pubblica Sicurezza. 
    7.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.