Art. 2 Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul sito dell'Ateneo e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Roma, 11 giugno 2020 Il direttore: Lettieri