Art. 11 Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e 2 dell'art. 14 «Graduatorie di merito» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020 sono integralmente sostituiti dai seguenti: «1. Tutti i concorrenti idonei nelle prove e accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, compresi coloro i quali sono stati ammessi a partecipare al concorso con riserva, nei casi previsti dal precedente art. 4, comma 10, lettera f) e che dovranno documentare tempestivamente e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico prevista per l'Istituto di provenienza il superamento dell'esame integrativo (mediante dichiarazione sostitutiva da presentare con le modalita' e dai soggetti sopra indicati), saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), in distinte graduatorie secondo l'ordine determinato dalla media ponderale del voto riportato da ciascuno nelle prove di educazione fisica e di quello riportato nella prova di cultura generale. Tale media ponderale verra' calcolata moltiplicando il voto riportato nelle prove di educazione fisica per il coefficiente 0,2 al quale verra' aggiunto il voto riportato nella prova di cultura generale. Al fine di esprimere il punteggio in decimi, la media ponderale cosi' ottenuta verra' divisa per 1,2. I concorrenti (compresi quelli che devono superare l'esame integrativo) che, sebbene collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, non avranno ancora comunicato o conseguito l'idoneita' alla classe successiva, saranno convocati alla frequenza dei corsi presso le Scuole militari soltanto dopo aver conseguito e immediatamente comunicato il giudizio definitivo di ammissione alla frequenza della classe successiva. In caso, invece, di esito negativo alla valutazione scolastica finale, gli stessi saranno esclusi dal concorso per difetto del requisito di partecipazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). Coloro i quali hanno concluso l'anno scolastico con valutazioni inferiori a sei decimi ma comunque ammessi alla classe successiva ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 16 maggio 2020, citata nelle premesse, saranno soggetti a un piano di apprendimento individualizzato a cura della Scuola di assegnazione. Se tale piano fosse stato gia' avviato e ancora non concluso presso la Scuola di provenienza lo stesso sara' concluso a cura della Scuola di assegnazione. 2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle stesse, saranno dichiarati vincitori del: a) concorso relativo all'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito per: 1) il liceo classico: i primi 40 (quaranta) concorrenti idonei; 2) il liceo scientifico: i primi 60 (sessanta) concorrenti idonei; b) concorso relativo all'ammissione alla Scuola navale militare "Francesco Morosini" per: 1) il liceo classico: i primi 20 (venti) concorrenti idonei; 2) il liceo scientifico: i primi 52 (cinquantadue) concorrenti idonei; c) concorso relativo all'ammissione alla Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet" per: 1) il liceo classico: i primi 18 (diciotto) concorrenti idonei; 2) il liceo scientifico: i primi 20 (venti) concorrenti idonei.».