Art. 13 Per i motivi citati nelle premesse, l'ultimo capoverso dell'allegato «Prova di educazione fisica (Esercito)» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020, e' integralmente sostituito dal seguente: «La commissione di cui all'art. 7, comma 2, lettera d) sovraintendera' allo svolgimento delle prove anzidette eventualmente avvalendosi di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, per il cronometraggio delle prove e per il conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, e di un Ufficiale medico. Ciascuna prova sara' seguita da almeno un membro della commissione per le prove di efficienza fisica. Non saranno conteggiati gli esercizi eseguiti in maniera scorretta. Al raggiungimento del punteggio massimo indicato nelle tabelle, l'esecuzione della prova verra' interrotta. Si precisa che tutte le prove dovranno essere svolte senza interruzioni secondo le modalita' sopra riportate.».