Art. 9 Per i motivi citati nelle premesse, i commi 6 e 7 dell'art. 11 «Prove di educazione fisica» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020 sono integralmente sostituiti dai seguenti: «6. Inoltre: a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): corsa di 1000 metri piani; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): corsa di 100 metri piani. I tempi/numero/misura dei predetti esercizi con l'indicazione dei relativi punteggi e con le modalita' di svolgimento degli esercizi indicati nel precedente comma 5 e nel presente comma sono riportati nei prospetti rinvenibili tra gli allegati al bando. 7. Ciascuna prova, una volta iniziata, non dovra' subire interruzioni. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della prima prova, idonea certificazione medica che sara' valutata dalla competente commissione ai fini dell'eventuale differimento dell'effettuazione della prova ad altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che, prima dell'inizio della prova, accusano un'indisposizione dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito l'Ufficiale medico presente (che, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), si identifica con il dirigente del Servizio sanitario del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto), adottera' le conseguenti determinazioni. L'eventuale riconvocazione verra' comunicata ove possibile, direttamente all'interessato, ovvero mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale o, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione). Di tale riconvocazione verra' data comunicazione per iscritto al/i genitore/i esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso. La riconvocazione non potra' essere in alcun caso successiva al settimo giorno a decorrere dal giorno seguente la data originariamente prevista per l'effettuazione delle prove di educazione fisica. In ogni caso, non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della prova che perverranno da parte di concorrenti che hanno portato comunque a compimento la prova di educazione fisica. I concorrenti, invece, che intendono ritirarsi nel corso della prova, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta. Di tale circostanza verra' data comunicazione al/i genitore/i esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore. I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di educazione fisica, ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni.».