Art. 8 
 
                             Prova orale 
 
    1. L'avviso di convocazione per la prova  orale,  contenente  gli
elenchi degli ammessi alla medesima  prova  selettiva  ai  sensi  del
precedente art. 7, comma 9, e il diario  recate  l'indicazione  della
sede, del giorno e dell'ora in  cui  si  svolge,  e'  pubblicato  sul
sistema  «Step-One  2019»   almeno dieci   giorni   prima   del   suo
svolgimento. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    2.  La  prova  selettiva   orale   consiste   in   un   colloquio
interdisciplinare sulle  materie  della  prova  scritta,  di  cui  al
precedente art. 7, volto ad accertare la preparazione e la  capacita'
professionale dei candidati. 
    3. In sede di prova orale si procede, inoltre, all'accertamento: 
      della conoscenza della lingua inglese, attraverso la lettura  e
la traduzione di un testo, nonche' attraverso una  conversazione  che
accerti il livello di  competenze  linguistiche  di  livello  B1  del
quadro comune europeo di riferimento per le lingue; 
      della conoscenza delle tecnologie  informatiche  nonche'  delle
competenze  digitali  volte  a  favorire  processi   di   innovazione
amministrativa  e   di   trasformazione   digitale   della   pubblica
amministrazione. 
    4.  La  prova  orale  puo'  essere  svolta  in   videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque  l'adozione  di  soluzioni  tecniche   che   assicurino   la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilita'. 
    5. Nel sistema «Step-One 2019» sono pubblicate le misure  per  la
tutela   della   salute   pubblica   a   fronte   della    situazione
epidemiologica, nonche' le  eventuali  indicazioni  di  dettaglio  in
merito allo svolgimento della prova. 
    6. La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica
a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 5,  comporta
l'esclusione dal concorso. 
    7. Alla prova selettiva orale e' assegnato un  punteggio  massimo
di trenta punti e la stessa si intende superata se e' stato raggiunto
il punteggio minimo di ventuno/trentesimi. 
    8.  Dopo  lo  svolgimento  della  prova  orale   la   commissione
esaminatrice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati  dai
candidati, valuta e  autorizza  la  pubblicazione  dei  punteggi  dei
titoli di cui al successivo art. 9 dei soli candidati idonei.