Art. 11 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e  2  dell'art.  14
«Prova facoltativa di lingua straniera» del decreto  dirigenziale  n.
M_D GMIL  REG2020  0179613  del  7  maggio  2020  sono  integralmente
sostituiti dai seguenti: 
      «1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una,  scelta
tra francese, inglese, spagnolo e tedesco), sara' sostenuta dai  soli
concorrenti che ne' abbiano fatto specifica richiesta  nella  domanda
di partecipazione al concorso, sempreche'  detta  prova  sia  diversa
dall'eventuale certificazione linguistica presentata  ai  fini  della
valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9,  comma  4  e  che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova orale di cui  al
precedente art. 13. La stessa consistera' in una prova scritta di una
soltanto  delle  sopracitate  lingue  con   le   modalita'   di   cui
all'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto». 
      «2. La sede, le modalita' e il calendario della prova,  saranno
disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
candidati,    mediante    avviso    pubblicato    nei    siti     web
www.carabinieri.it e www.difesa.it nonche' presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - V Reparto  -  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935 e  presso
il Ministero della difesa  -  Direzione  generale  per  il  personale
militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n.
186 -  00143  Roma,  tel.  06517051012.  Non  saranno  ammesse  nuove
convocazioni rispetto alle date che saranno indicate».