Art. 11 Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e 2 dell'art. 14 «Prova facoltativa di lingua straniera» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0179613 del 7 maggio 2020 sono integralmente sostituiti dai seguenti: «1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco), sara' sostenuta dai soli concorrenti che ne' abbiano fatto specifica richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sempreche' detta prova sia diversa dall'eventuale certificazione linguistica presentata ai fini della valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9, comma 4 e che hanno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova orale di cui al precedente art. 13. La stessa consistera' in una prova scritta di una soltanto delle sopracitate lingue con le modalita' di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto». «2. La sede, le modalita' e il calendario della prova, saranno disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, mediante avviso pubblicato nei siti web www.carabinieri.it e www.difesa.it nonche' presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935 e presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. Non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate».