Art. 12 Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell'art. 15 «Graduatoria di merito» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0179613 del 7 maggio 2020 e' integralmente sostituito dal seguente: «1. Le graduatorie di merito saranno formate dalla commissione esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per specialita' indicati nell'art. 1, comma 1, del presente decreto. Il punteggio finale di ciascun concorrente sara' formato dalla somma: a) del punteggio riportato nella prova scritta; b) del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito; c) dell'eventuale punteggio incrementale nelle prove di efficienza fisica; d) del punteggio riportato nella prova orale; e) dell'eventuale incremento riportato nella prova facoltativa di lingua straniera.»