Art. 12 
 
    Per i motivi citati nelle  premesse,  il  comma  1  dell'art.  15
«Graduatoria di merito» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL  REG2020
0179613 del 7 maggio 2020 e' integralmente sostituito dal seguente: 
      «1. Le graduatorie di merito saranno formate dalla  commissione
esaminatrice in base alla  ripartizione  dei  posti  per  specialita'
indicati nell'art. 1, comma 1, del  presente  decreto.  Il  punteggio
finale di ciascun concorrente sara' formato dalla somma: 
        a) del punteggio riportato nella prova scritta; 
        b) del punteggio riportato nella valutazione  dei  titoli  di
merito; 
        c)  dell'eventuale  punteggio  incrementale  nelle  prove  di
efficienza fisica; 
        d) del punteggio riportato nella prova orale; 
        e)   dell'eventuale   incremento   riportato   nella    prova
facoltativa di lingua straniera.»