Art. 8 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1, 2 e 5 dell'art.  9
«Valutazione dei titoli di merito» del decreto  dirigenziale  n.  M_D
GMIL REG2020 0179613 del 7 maggio 2020 sono integralmente  sostituiti
dai seguenti: 
      «1. La commissione esaminatrice, indicata nel  precedente  art.
6, comma 1, lettera a), procedera' alla  valutazione  dei  titoli  di
merito dei concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta.  L'esito
della prova scritta, della valutazione dei titoli  di  merito  ed  il
calendario di convocazione dei concorrenti  ammessi  a  sostenere  le
prove  di  efficienza  fisica,  gli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali saranno  resi  noti  agli  interessati  mediante  avviso
consultabile  nei  siti  web  www.carabinieri.it e  www.difesa.it con
valore di notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti,
ovvero chiedendo  informazioni  al  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il Pubblico -  piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma,  tel.  0680982935,  o  al  Ministero  della
difesa - Direzione generale  per  il  personale  militare  -  Sezione
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143  Roma,
tel. 06517051012». 
      «2. E' onere dei concorrenti fornire  informazioni  dettagliate
su ciascuno  dei  titoli  posseduti,  ai  fini  della  loro  corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice.  A  tale  scopo,
all'atto della presentazione alla prova scritta di cui al  precedente
art. 8, i concorrenti potranno  consegnare  eventuale  documentazione
probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate  ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, relative ai titoli  gia'  dichiarati  nella
domanda di partecipazione. Con le stesse  modalita'  potranno  essere
consegnate  le  pubblicazioni  tecnico-scientifiche  gia'  dichiarate
nella medesima domanda di partecipazione. Per i militari in  servizio
o in congedo la documentazione matricolare  e  caratteristica  verra'
acquisita con le modalita' indicate nel precedente art. 4». 
...omissis... 
      «5.  Allo  scopo  di  contrarre   i   tempi   delle   procedure
concorsuali, nel rispetto della economicita' e celerita'  dell'azione
amministrativa,  la  commissione   esaminatrice   valutera',   previa
identificazione dei relativi criteri, i titoli  di  merito  dei  soli
concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta. A tal fine la
commissione, dopo aver  corretto  in  forma  anonima  gli  elaborati,
procedera'  a  identificare  esclusivamente  gli  autori  di   quelli
giudicati  insufficienti,  in  modo  da  definire,  per  sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di  questi  ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito».