Art. 8 Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1, 2 e 5 dell'art. 9 «Valutazione dei titoli di merito» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0179613 del 7 maggio 2020 sono integralmente sostituiti dai seguenti: «1. La commissione esaminatrice, indicata nel precedente art. 6, comma 1, lettera a), procedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta. L'esito della prova scritta, della valutazione dei titoli di merito ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno resi noti agli interessati mediante avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it e www.difesa.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il Pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012». «2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo, all'atto della presentazione alla prova scritta di cui al precedente art. 8, i concorrenti potranno consegnare eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative ai titoli gia' dichiarati nella domanda di partecipazione. Con le stesse modalita' potranno essere consegnate le pubblicazioni tecnico-scientifiche gia' dichiarate nella medesima domanda di partecipazione. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nel precedente art. 4». ...omissis... «5. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali, nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice valutera', previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito».