Art. 9 Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e 6 dell'art. 10 «Prove di efficienza fisica» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0179613 del 7 maggio 2020 sono integralmente sostituiti dai seguenti: «1. I concorrenti che avranno superato la prova scritta di cui al precedente art. 8 saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, alle quali saranno convocati, mediante apposito avviso consultabile con le modalita' riportate nell'art. 9, comma 1» ...omissis... «6. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori determinera' il giudizio di idoneita', con eventuale attribuzione di punteggio incrementale secondo le modalita' indicate nel citato allegato B, fino a un massimo di punti 1».