Art. 9 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e  6  dell'art.  10
«Prove di efficienza fisica» del decreto  dirigenziale  n.  M_D  GMIL
REG2020 0179613 del 7 maggio 2020 sono integralmente  sostituiti  dai
seguenti: 
      «1. I concorrenti che avranno superato la prova scritta di  cui
al precedente art. 8 saranno ammessi alle prove di efficienza fisica,
alle quali saranno convocati, mediante apposito  avviso  consultabile
con le modalita' riportate nell'art. 9, comma 1» 
...omissis... 
      «6.  Il  superamento  di   tutti   gli   esercizi   obbligatori
determinera' il giudizio di idoneita', con eventuale attribuzione  di
punteggio incrementale  secondo  le  modalita'  indicate  nel  citato
allegato B, fino a un massimo di punti 1».