Art. 7 
 
                        Selezione per titoli 
 
    1. La selezione per titoli e' volta ad  individuare  i  candidati
che hanno accesso al colloquio. 
    2. I titoli culturali, professionali  e  di  servizio  valutabili
sono indicati nell'allegato 1, e devono essere conseguiti, o, laddove
previsto, riconosciuti entro la scadenza del termine fissato  per  la
presentazione dell'istanza di partecipazione. 
    3. Ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i  titoli
dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  alla  selezione.   Il
punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi  secondo  le
modalita' indicate nell'allegato 1. 
    4.  All'esito  della  valutazione  dei  titoli,  la   commissione
comunica la non ammissione al colloquio ai candidati in mancanza  dei
requisiti  o  che  non  abbiano  raggiunto  almeno  10  punti   nella
valutazione di titoli.