Art. 7 Selezione per titoli 1. La selezione per titoli e' volta ad individuare i candidati che hanno accesso al colloquio. 2. I titoli culturali, professionali e di servizio valutabili sono indicati nell'allegato 1, e devono essere conseguiti, o, laddove previsto, riconosciuti entro la scadenza del termine fissato per la presentazione dell'istanza di partecipazione. 3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi secondo le modalita' indicate nell'allegato 1. 4. All'esito della valutazione dei titoli, la commissione comunica la non ammissione al colloquio ai candidati in mancanza dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 10 punti nella valutazione di titoli.