Art. 16 Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 3 della sezione 4 «Commissione esaminatrice» dell'appendice Marina militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «4.3. Commissione esaminatrice. La commissione esaminatrice per le prove orali e per la formazione delle graduatorie finali sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente; due o piu' ufficiali di grado non inferiore a Capitano di corvetta, membri; due o piu' qualificati esperti, civili o militari, per la prova orale di matematica, membri aggiunti; uno o piu' qualificati esperti, civili o militari, per la prova orale di biologia, membri aggiunti; un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per le quali sono aggregati. La commissione esaminatrice potra' essere suddivisa in sottocommissioni nei casi e con le modalita' previsti dall'art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 30 giugno 2015, recante disposizioni in materia di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Marina militare.».