Art. 16 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 3 della  sezione
4  «Commissione  esaminatrice»  dell'appendice  Marina  militare  del
decreto  interdirigenziale  n.  29/1D  del  16   dicembre   2019   e'
integralmente sostituito dal seguente: 
      «4.3. Commissione esaminatrice. 
    La  commissione  esaminatrice  per  le  prove  orali  e  per   la
formazione delle graduatorie finali sara' composta da: 
      un ufficiale di grado non inferiore  a  Capitano  di  vascello,
presidente; 
      due o piu' ufficiali di  grado  non  inferiore  a  Capitano  di
corvetta, membri; 
      due o piu' qualificati esperti, civili o militari, per la prova
orale di matematica, membri aggiunti; 
      uno o piu' qualificati esperti, civili o militari, per la prova
orale di biologia, membri aggiunti; 
      un  ufficiale  inferiore  o  un  sottufficiale  di  grado   non
inferiore a  Primo  Maresciallo,  ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della difesa,  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
segretario senza diritto di voto. 
    I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole  materie  per
le quali sono aggregati. La commissione  esaminatrice  potra'  essere
suddivisa in sottocommissioni nei casi e con  le  modalita'  previsti
dall'art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 30 giugno 2015, recante
disposizioni in materia di reclutamento degli ufficiali  in  servizio
permanente della Marina militare.».