Art. 5 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il terzo alinea del  comma  1
dell'art. 17 «Prova  di  conoscenza  della  lingua  inglese  e  prove
facoltative   di   ulteriore   lingua    straniera»    del    decreto
interdirigenziale n. 29/1D del  16  dicembre  2019  e'  integralmente
sostituito dal seguente: 
      «prova orale facoltativa di ulteriore di lingua straniera: tale
prova e' prevista solo nei concorsi di  cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere  c)  e  d)  e  potra'  essere  sostenuta  in  lingue
straniere a scelta del candidato tra quelle indicate nelle  appendici
al bando.».