Art. 5 Per i motivi citati nelle premesse, il terzo alinea del comma 1 dell'art. 17 «Prova di conoscenza della lingua inglese e prove facoltative di ulteriore lingua straniera» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituito dal seguente: «prova orale facoltativa di ulteriore di lingua straniera: tale prova e' prevista solo nei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere c) e d) e potra' essere sostenuta in lingue straniere a scelta del candidato tra quelle indicate nelle appendici al bando.».