Art. 2 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, la lettera  d)  del  comma  1
dell'art. 7 «Commissioni» del decreto interdirigenziale n. 29/1D  del
16 dicembre 2019 e' integralmente sostituita dalla seguente: 
      «d) per il concorso di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d): 
        1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova  scritta  di  conoscenza  della
lingua italiana (compresi gli eventuali questionari somministrati  in
lingua tedesca), per la prova orale, per la prova di conoscenza della
lingua inglese e per la formazione della graduatoria; 
        2) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        4) una o piu' commissioni per gli accertamenti attitudinali; 
        5) la commissione per la valutazione  dei  frequentatori  del
tirocinio.».