Art. 2 Per i motivi citati nelle premesse, la lettera d) del comma 1 dell'art. 7 «Commissioni» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e' integralmente sostituita dalla seguente: «d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d): 1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di conoscenza della lingua italiana (compresi gli eventuali questionari somministrati in lingua tedesca), per la prova orale, per la prova di conoscenza della lingua inglese e per la formazione della graduatoria; 2) la commissione per le prove di efficienza fisica; 3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 4) una o piu' commissioni per gli accertamenti attitudinali; 5) la commissione per la valutazione dei frequentatori del tirocinio.».