Art. 3 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 17
«Prova di conoscenza della lingua  inglese  e  prove  facoltative  di
ulteriore lingua straniera» del decreto  interdirigenziale  n.  29/1D
del 16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti: 
    «1. Le prove  di  lingua  straniera  sono  previste  in  tutti  i
concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1  con  le  seguenti
modalita': 
      prova  di  conoscenza  della  lingua  inglese:  tale  prova  e'
obbligatoria in tutti concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 e
verra' effettuata secondo le modalita' specificate nelle appendici al
bando; 
      per il solo concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c), prova orale facoltativa di ulteriore di lingua straniera:
tale prova potra' essere sostenuta in lingue straniere a  scelta  del
candidato tra quelle indicate nell'appendice al bando. 
    2.  La  prova  facoltativa  potra'  essere  sostenuta  dai   soli
concorrenti  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  nella   domanda   di
partecipazione al concorso. 
    3. La prova orale facoltativa, della durata massima di 15 minuti,
si svolgera' con le seguenti modalita': 
      breve colloquio di carattere generale, anche  finalizzato  alla
presentazione del candidato; 
      lettura di un brano di senso compiuto,  sintesi  e  valutazione
personale; 
      conversazione  guidata,  che  abbia  come  spunto   il   brano,
finalizzata alla valutazione relativa al corretto uso di  espressioni
di uso quotidiano e formule comuni.»