Art. 8 
 
    Per i motivi citati nelle premesse,  i  paragrafi  2  e  5  della
sezione  4  «Commissione  esaminatrice»   dell'appendice   Arma   dei
Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 29/1D  del  16  dicembre
2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti: 
      «4.2. Commissione esaminatrice. 
    La  commissione  esaminatrice  per  la  valutazione  della  prova
scritta di preselezione, per la prova  scritta  di  conoscenza  della
lingua italiana, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per
la prova orale e per la formazione della graduatoria di merito  sara'
composta da: 
      un ufficiale di grado non  inferiore  a  Generale  di  Brigata,
presidente; 
      due ufficiali superiori, membri; 
      due  qualificati  esperti,  civili  o  militari,   di   materie
letterarie, membri aggiunti per la prova scritta di conoscenza  della
lingua italiana; 
      un qualificato esperto, civile o militare, di  lingua  tedesca,
membro aggiunto per la  prova  scritta  di  conoscenza  della  lingua
italiana, per la valutazione dei questionari svolti in lingua tedesca
(solo qualora dovessero essere presenti questionari svolti in  lingua
tedesca); 
      non meno di due qualificati esperti, civili o militari,  membri
aggiunti per la  prova  orale,  rispettivamente,  di  matematica,  di
storia contemporanea e dell'Arma dei Carabinieri, di geografia  e  di
costituzione e cittadinanza italiana; 
          un ufficiale di grado non inferiore a capitano,  ovvero  un
dipendente civile  dell'Amministrazione  della  Difesa,  appartenente
alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    (Omissis). 
      4.5. Commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    La commissione per gli accertamenti attitudinali  sara'  composta
dal seguente personale in servizio al Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei Carabinieri: 
      un ufficiale di  grado  non  inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      un ufficiale con qualifica di «perito selettore  attitudinale»,
membro; 
      un ufficiale «psicologo», membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei  membri  svolgera'  anche  le  funzioni  di   segretario.   Detta
commissione  si  avvarra'  del  supporto   tecnico-specialistico   di
ulteriori ufficiali con qualifica di «perito selettore  attitudinale»
e di «psicologo» dell'Arma dei Carabinieri. 
    Qualora esigenze organizzative,  di  celerita'  e  speditezza  lo
rendessero necessario, potranno essere nominate piu' commissioni  per
gli accertamenti attitudinali.»