Art. 2 
 
    L'art. 6, del decreto dirigenziale n. M_D  GMIL  REG2019  0565331
del 29 ottobre 2019 e' cosi' modificato: 
    «Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: 
      a) inoltro delle domande; 
      b) svolgimento degli accertamenti di competenza  da  parte  del
CSRNE  e  della  DGPM  e  successivo  inoltro  delle   domande   alla
commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell'allegato B
(art. 8); 
      c)  valutazione  dei  titoli  di  merito  e  formazione   delle
graduatorie. La commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a)
dell'allegato B (art. 8) effettuera' la  valutazione  dei  titoli  di
merito di cui al successivo art. 9 e provvedera' alla formazione  per
ogni blocco: 
        della graduatoria generale (comprendente  tutti  i  candidati
che hanno proposto utilmente domanda di  partecipazione),  che  sara'
utilizzata esclusivamente per l'arruolamento per incarico  principale
che sara' assegnato/a dalla Forza armata; 
        di sette distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie di
posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b); 
      d) convocazione dei candidati compresi nelle graduatorie di cui
alla precedente lettera c) presso i centri  di  selezione  o  enti  o
centri sportivi indicati dalla Forza armata per: 
        l'accertamento dei  requisiti  di  idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale. 
    Per particolari esigenze di Forza armata, correlate all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, i candidati potranno essere convocati per
gli accertamenti di cui sopra secondo tempistiche e modalita' tali da
garantire a ciascuno una possibilita' concorsuale. In tale ambito,  i
candidati che hanno presentato domanda per entrambi i blocchi saranno
convocati una sola volta; i candidati del 1° blocco non convocati con
lo stesso saranno rinviati al  blocco  successivo;  i  candidati  non
convocabili con il 2° blocco saranno rinviati d'ufficio  al  concorso
successivo. 
      e) formazione, da parte della commissione valutatrice, di  otto
distinte graduatorie di merito -  per  ciascuna  delle  tipologie  di
posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e  b)  -  dei  candidati
risultati  idonei  o  in   attesa   dell'esito   degli   accertamenti
psico-fisici e  attitudinali,  in  base  alla  somma  aritmetica  del
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli; 
      f) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM; 
      g) assegnazione ai vari  reggimenti  addestrativi  della  Forza
armata da parte dello Stato maggiore dell'Esercito  e  incorporazione
dei candidati utilmente  collocati  nelle  graduatorie  di  cui  alla
precedente lettera c); 
      h) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nell'Esercito.».