Art. 3 L'art. 7, commi 2 e 3, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 sono cosi' modificati: «2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM: a) all'acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2 fatta eccezione per quelli relativi: all'idoneita' psico-fisica e attitudinale; agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; b) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 1 e 2 nei limiti specificati dall'art. 6, lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1 del presente articolo; c) a non ammettere per il 2° blocco, le domande di candidati gia' esclusi dalla DGPM dal precedente 1° blocco del presente bando di reclutamento. Lo stesso CSRNE provvedera' alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di propria competenza. 3. Le commissioni di cui all'allegato B, comma 1, lettera b) (art. 8), provvederanno ad escludere i candidati giudicati: inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;».