Art. 3 
 
    L'art. 7, commi 2 e 3,  del  decreto  dirigenziale  n.  M_D  GMIL
REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 sono cosi' modificati: 
    «2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM: 
      a) all'acquisizione, istruttoria delle domande e verifica,  dei
requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2 fatta eccezione  per  quelli
relativi: 
        all'idoneita' psico-fisica e attitudinale; 
        agli accertamenti diagnostici  per  abuso  di  alcool  e  per
l'uso, anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
      b) allo svolgimento delle operazioni inerenti  all'accertamento
dei  requisiti  previsti  dall'art.  2,  commi  1  e  2  nei   limiti
specificati  dall'art.  6,  lettera  b)  e  a  effettuare  le  dovute
esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g),  h)  e
i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per  delitti
non colposi, nonche' quelle  concernenti  il  comma  1  del  presente
articolo; 
      c) a non ammettere per il 2° blocco, le  domande  di  candidati
gia' esclusi dalla DGPM dal precedente 1° blocco del  presente  bando
di reclutamento. 
    Lo stesso  CSRNE  provvedera'  alla  notifica  ai  candidati  dei
provvedimenti  di  esclusione  o  mancata   ammissione   di   propria
competenza. 
    3. Le commissioni di cui all'allegato  B,  comma  1,  lettera  b)
(art. 8), provvederanno ad escludere i candidati giudicati: 
      inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
      positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico;».