Art. 3 
 
 
                        Procedura concorsuale 
 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando la  Commissione  interministeriale  RIPAM,  da  ora  in  avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le  competenze
delle commissioni esaminatrici ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    2. Il concorso e' espletato in base  alle  procedure  di  seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: 
      a) una prova preselettiva, secondo la disciplina  dell'art.  6,
ai fini dell'ammissione alla prova scritta, comune a tutti i  profili
professionali  di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  che   la
Commissione RIPAM si  riserva  di  svolgere  qualora  il  numero  dei
candidati  che  abbiano  presentato  domanda  di  partecipazione   al
concorso sia pari o superiore a due volte il numero dei posti messi a
concorso; 
      b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art.
7, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1,  comma
1, riservata ai candidati che avranno superato la prova  preselettiva
di cui alla precedente lettera a; 
      c) una prova selettiva orale, secondo la  disciplina  dell'art.
8, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1,  comma
1, che dovra' essere sostenuta da tutti coloro che  avranno  superato
la prova di cui alla precedente lettera b. 
      Le prove di cui alle precedenti lettere a)  e  b)  si  svolgono
presso sedi decentrate ed  esclusivamente  mediante  il  supporto  di
strumentazione informatica. 
      La prova di cui alla precedente lettera c) puo'  essere  svolta
in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici  e
digitali, garantendo comunque l'adozione di  soluzioni  tecniche  che
assicurino  la  pubblicita'  della  stessa,   l'identificazione   dei
partecipanti, nonche' la sicurezza  delle  comunicazioni  e  la  loro
tracciabilita'; 
      d) la valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalita'
previste dall'art. 9, solo a seguito  dell'espletamento  della  prova
orale, in esclusivo riferimento ai candidati  risultati  idonei  alla
predetta prova e sulla base delle dichiarazioni  degli  stessi,  rese
nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.  La
commissione esaminatrice, per  ciascun  codice  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, redige la graduatoria  finale  di  merito
sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale
e nella valutazione dei titoli. 
    3. I primi classificati nell'ambito della graduatoria  finale  di
merito, distinta per i codici concorso di cui al precedente  art.  1,
comma 1, in numero pari  ai  posti  disponibili,  validata  ai  sensi
dell'art. 11 dalla Commissione RIPAM, tenuto conto delle riserve  dei
posti di cui all'art. 1, sono nominati vincitori  ed  assegnati  alle
amministrazioni interessate per l'assunzione  a  tempo  indeterminato
secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente bando.