Art. 5 
 
 
             Commissioni esaminatrici e sottocommissioni 
 
 
    1. La Commissione RIPAM nomina le commissioni  esaminatrici,  per
ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  sulla
base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
9  maggio  1994,  n.  487.  Ciascuna  commissione   esaminatrice   e'
competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal predetto
decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,
nonche' delle fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 7, 8
e per la valutazione dei titoli ai sensi del successivo art. 9.  Alle
commissioni  esaminatrici  possono  essere  sono   aggregati   membri
aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e
delle competenze informatiche. 
    2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e
celerita' della  procedura  concorsuale,  si  riserva  la  nomina  di
sottocommissioni, in cui suddividere le  commissioni  esaminatrici  a
partire dalla fase di espletamento delle prove  scritte.  A  ciascuna
delle  sottocommissioni  non  puo'  essere  assegnato  un  numero  di
candidati inferiore a duecentocinquanta. 
    3. La commissione  esaminatrice  e  le  sottocommissioni  possono
svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque
la sicurezza e la  tracciabilita'  delle  comunicazioni,  secondo  la
normativa vigente.