Art. 9 
 
 
 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 
 
 
    1. La valutazione dei  titoli  e'  effettuata  dalla  commissione
esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti  dei
soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli
non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione  alle  prove
concorsuali non sono presi in considerazione. 
    2. Tutti i titoli di cui il  candidato  richiede  la  valutazione
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di cui al presente bando. 
    3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli  completi  di
tutte le informazioni necessarie per  la  valutazione.  I  titoli  in
lingua straniera  devono  essere  accompagnati  dalla  traduzione  in
italiano, compresi  i  titoli  di  studio  conseguiti  all'estero  se
riconosciuti  equipollenti/equivalenti   da   parte   del   Ministero
competente. 
    4. I titoli valutabili, ai fini della stesura  della  graduatoria
di merito, non potranno superare il valore massimo complessivo di  10
punti. La commissione verifica la corretta attribuzione dei  punteggi
autocertificati dai candidati, secondo i seguenti criteri di calcolo: 
      1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento  al
voto di laurea relativo al titolo di studio  conseguito  con  miglior
profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso; 
      ulteriori 0,5 punti in caso di votazione  con  lode  conseguita
per il titolo di cui al punto precedente; 
      0,5 punti per ogni laurea specialistica o magistrale che sia il
naturale  proseguimento  della  laurea   triennale   indicata   quale
requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea  a  ciclo
unico; 
      0,25 punti per ogni laurea  ulteriore  rispetto  al  titolo  di
studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione  di  quelle
propedeutiche alla laurea  specialistica  o  laurea  magistrale  gia'
dichiarata; 
      1 punto per ogni diploma  di  laurea,  laurea  specialistica  o
laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio  utile  per
l'ammissione al concorso; 
      0,5 punti per ogni master di primo livello; 
      1,5 punti per master universitario di secondo livello; 
      2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 
      2 punti per ogni diploma di specializzazione; 
      1 punto per la certificazione di livello pari o superiore al B2
della conoscenza  della  lingua  inglese,  ottenuta  presso  un  ente
certificatore  tra  quelli  individuati  con  decreto  del  direttore
generale del  Ministero  dell'istruzione,  dell'Universita'  e  della
Ricerca, n. 118 del 28 febbraio 2017. 
    5. Ultimata la prova orale  di  cui  al  precedente  art.  8,  la
commissione esaminatrice stila, per ciascun codice  concorso  di  cui
all'art. 1, comma 1, la graduatoria finale di merito, sulla base  del
punteggio complessivo conseguito da  ciascun  candidato  nella  prova
scritta, nella prova orale e del  punteggio  attribuito  in  base  ai
titoli. 
    6. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione
esaminatrice alla Commissione RIPAM.