IL CAPO DIPARTIMENTO 
             dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico 
                        e della difesa civile 
 
    Visto il decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.  217  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139  recante  il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, «Disposizioni
recanti modifiche al  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,
concernente le funzioni e i compiti del Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,
concernente l'ordinamento  del  personale  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione  delle  funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8,  comma
1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo  6  ottobre  2018,  n.  127  recante
disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139  e  al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
    Visto l'art. 258 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  recante
«Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al   lavoro   e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da Covid-19» che prevede quale  titolo  di  preferenza
nelle procedure  concorsuali  per  l'assunzione  di  personale  nella
qualifica di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei  vigili
del fuoco l'aver svolto attivita' professionali  sanitarie  da  parte
dei medici assunti a tempo determinato  ai  sensi  del  comma  1  del
citato articolo; 
    Visto l'art. 259 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
ai sensi del quale le modalita' di svolgimento  delle  procedure  dei
concorsi  indetti  o  da  indirsi  per  l'accesso  ai  ruoli  e  alle
qualifiche del Corpo nazionale dei Vigili del  Fuoco  possono  essere
stabilite o  rideterminate  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di
settore dei rispettivi ordinamenti; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 aprile 2020, n.  55
concernente il «Regolamento  recante  modalita'  di  svolgimento  del
concorso pubblico per l'accesso  alla  qualifica  di  vice  direttore
sanitario  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  ai  sensi
dell'art. 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4  novembre  2019,
n. 166 concernente  il  «Regolamento  recante  requisiti  d'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici
e alle procedure selettive di accesso  ai  ruoli  del  personale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019 n. 167
concernente il «Regolamento recante norme  per  l'individuazione  dei
limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante  il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato»   ed   il   relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 concernente il «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito
dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, in tema di  semplificazione  per  la
partecipazione a concorsi e prove selettive; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n.  174  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni   pubbliche»   e,   in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai  sensi  del  quale  non
puo'  prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana  per
l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'Interno; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione  del  9  luglio  2009  recante   le
«Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio  ordinamento,  lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree  magistrali  (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai  fini  della  partecipazione  ai  pubblici
concorsi»; 
    Visto l'art. 1005, comma 11  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66 recante il «Codice dell'ordinamento militare»; 
    Vista la legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  recante  norme  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
disabili e successive modificazioni; 
    Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184 concernente il «Regolamento recante disciplina in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  concernente
il «Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  (recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)»; 
    Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante  le  «Disposizioni
per  la   prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni» e successive modificazioni; 
    Visti  gli  atti  con  i  quali  il  Ministero   dell'interno   -
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile - e' stato autorizzato dalla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  ad  avviare  la
procedura concorsuale pubblica per il reclutamento di 11 unita' nella
qualifica  di  vice  direttore  sanitario  del  ruolo  dei  direttivi
sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 11  posti
nella qualifica di vice direttore sanitario del ruolo  dei  direttivi
sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
    Ai candidati appartenenti alle sotto-elencate categorie,  purche'
in possesso degli altri requisiti previsti dal presente  bando,  sono
rispettivamente riservati: 
      a) il venticinque per cento dei posti al  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in possesso, alla data di scadenza del
termine stabilito nel  presente  bando  per  la  presentazione  della
domanda  di  partecipazione,  della  laurea  magistrale,  dei  titoli
abilitativi e degli altri requisiti di cui al successivo  art.  2  ad
esclusione dei limiti di eta'; 
      b) il dieci per cento dei posti  al  personale  volontario  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di  scadenza  del
termine stabilito nel  presente  bando  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione, sia iscritto  negli  appositi  elenchi  da
almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni  di
servizio; 
      c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle forze armate
che abbiano terminato senza  demerito,  alla  data  di  scadenza  del
termine stabilito nel  presente  bando  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione, la ferma biennale. 
    Non e' ammesso a fruire delle riserve di cui al comma  precedente
lettere a) e b)  il  personale  che  abbia  riportato,  nel  triennio
precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda  di  partecipazione  al  presente  concorso,   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 
    I posti riservati, non coperti per mancanza  di  vincitori,  sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli  altri  candidati
idonei. 
    Coloro che intendano avvalersi  di  una  delle  suddette  riserve
devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.