Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile,  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 22 aprile 2020, n. 55. 
    La  Commissione  e'  presieduta  da  un  dirigente  generale  del
Dipartimento e composta da un  numero  di  componenti  esperti  nelle
materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, di  cui
almeno due professori  universitari,  e  da  un  segretario.  Con  il
medesimo decreto e'  nominato,  per  ciascun  componente,  un  membro
supplente, per le ipotesi di assenza  o  impedimento  del  componente
effettivo. Per le prove di lingua  straniera  e  di  informatica,  il
giudizio  e'  espresso  dalla  commissione  con  l'integrazione,  ove
occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso  e
di un esperto di informatica. Ove non sia  disponibile  personale  in
servizio nel  Dipartimento,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. 
    Le funzioni  di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale  con  qualifica  non  inferiore  a  ispettore  logistico  -
gestionale del Corpo nazionale ovvero da  un  appartenente  ai  ruoli
dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica  in
servizio presso il Dipartimento. 
    In relazione al  numero  dei  candidati,  la  commissione,  unico
restando il presidente, puo' essere  suddivisa  in  sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti  pari  a  quello  della
commissione originaria.