Art. 7 Prova preselettiva Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 30 ottobre 2020, nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it, sara' data comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalita' dell'eventuale prova preselettiva o della prova scritta. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita' uguale o superiore all'80%, non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva ed e' ammesso alla prova scritta, previa presentazione della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. Detta documentazione dovra' essere presentata con le modalita' e nei termini di cui all'art. 4 del presente bando. L'eventuale prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame. Alle operazioni di preselezione sovrintende la Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, si applica la disposizione dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante procedimenti automatizzati. E' ammesso a sostenere le prove d'esame di cui al successivo art. 8 un numero di candidati non superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. La commissione esaminatrice redige, secondo l'ordine della votazione, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. La graduatoria e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con valore di notifica a tutti gli effetti. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.