Art. 7 
 
                         Prova preselettiva 
 
    Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci  volte
il numero dei posti messi a  concorso,  l'ammissione  alle  prove  di
esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo Dipartimento,  al
superamento di una prova preselettiva. 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 30 ottobre 2020, nonche' sul  sito
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa  civile  http://www.vigilfuoco.it,  sara'  data  comunicazione
della sede, della data, dell'ora  e  delle  modalita'  dell'eventuale
prova preselettiva o della prova scritta. 
    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti  gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. 
    Il candidato, ove riconosciuto  persona  affetta  da  invalidita'
uguale o superiore all'80%,  non  e'  tenuto  a  sostenere  la  prova
preselettiva ed e' ammesso alla prova scritta,  previa  presentazione
della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il
grado di invalidita'. Detta documentazione dovra'  essere  presentata
con le modalita' e nei termini di cui all'art. 4 del presente bando. 
    L'eventuale prova  preselettiva  consiste  nella  risoluzione  di
quesiti a risposta multipla  vertenti  sulle  materie  oggetto  delle
prove di esame. 
    Alle  operazioni  di  preselezione  sovrintende  la   Commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 5. 
    Per  la  formulazione  dei  quesiti  e   l'organizzazione   della
preselezione, si applica la disposizione dell'art.  7,  comma  2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    La  correzione  degli  elaborati  e'  effettuata  anche  mediante
procedimenti automatizzati. E' ammesso a sostenere le  prove  d'esame
di cui al successivo art. 8 un numero di candidati  non  superiore  a
dieci volte il numero dei posti messi a  concorso,  secondo  l'ordine
della graduatoria della prova  preselettiva  fermo  restando  che  la
votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo'
essere inferiore a 6/10 (sei/decimi).  Sono  ammessi  alle  prove  di
esame anche i concorrenti che abbiano  riportato  un  punteggio  pari
all'ultimo degli ammessi. 
    La  commissione  esaminatrice  redige,  secondo  l'ordine   della
votazione,  l'elenco  dei  candidati  che  hanno  superato  la  prova
preselettiva. 
    La  graduatoria  e'  approvata   con   decreto   del   Capo   del
Dipartimento.  Detto  decreto  e'  pubblicato   sul   sito   internet
istituzionale  www.vigilfuoco.it,  previo  avviso  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con valore di  notifica
a tutti gli effetti. 
    Il  punteggio  della  prova  preselettiva   non   concorre   alla
formazione del voto finale di merito.