Art. 8 Prove d'esame Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato su patologia speciale medica, con correlati aspetti di medicina legale e del lavoro e su un caso pratico, a scelta del candidato, tra tre casi clinici prospettati dalla commissione. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, sulle seguenti materie: a) traumatologia e medicina di urgenza; b) semeiotica medica e chirurgica; c) igiene, medicina preventiva e salute pubblica; d) medicina legale e delle assicurazioni; e) norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; f) medicina del lavoro; g) elementi di oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia, neuropsichiatria, psicologia sociale e del lavoro; h) elementi di medicina delle grandi emergenze e delle catastrofi; i) elementi di medicina dello sport; j) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riguardo al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).