Art. 8 
 
                            Prove d'esame 
 
    Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e  da  una
prova orale. 
    La prova scritta  consiste  nella  stesura  di  un  elaborato  su
patologia speciale medica, con correlati aspetti di medicina legale e
del lavoro e su un caso pratico, a scelta del candidato, tra tre casi
clinici prospettati dalla commissione. 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che  abbiano  riportato
nella  prova  scritta   una   votazione   non   inferiore   a   21/30
(ventuno/trentesimi). 
    La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prova
scritta, sulle seguenti materie: 
      a) traumatologia e medicina di urgenza; 
      b) semeiotica medica e chirurgica; 
      c) igiene, medicina preventiva e salute pubblica; 
      d) medicina legale e delle assicurazioni; 
      e) norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
      f) medicina del lavoro; 
      g) elementi  di  oculistica,  otorinolaringoiatria,  ortopedia,
neuropsichiatria, psicologia sociale e del lavoro; 
      h)  elementi  di  medicina  delle  grandi  emergenze  e   delle
catastrofi; 
      i) elementi di medicina dello sport; 
      j) ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con  particolare
riguardo al Dipartimento,  e  ordinamento  del  personale  del  Corpo
nazionale. 
    Nell'ambito della prova orale e' accertata  la  conoscenza  della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione
della  domanda  tra  inglese,  francese,  spagnolo  e  tedesco  e  la
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
    La prova orale si intende superata se il  candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).