Art. 10 
 
 
                   Materie e modalita' delle prove 
 
 
    1.  La  Commissione  esaminatrice  stabilisce  preventivamente  i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da
attribuire alle singole prove. 
    2. Le prove concorsuali consistono in due  prove  scritte  e  una
prova orale. 
    3. La prima prova scritta, della durata di 8 ore, consiste  nello
svolgimento di un elaborato con due risposte sui seguenti  argomenti:
a)     diritto     civile/diritto     societario;     b)      diritto
amministrativo/diritto dell'Unione europea; 
    4. La seconda prova scritta, della durata di  sei  ore,  consiste
nello  svolgimento  di  un  elaborato  in  materia  di   contabilita'
pubblica. 
    5. E' ammesso alla prova orale il candidato che ha  riportato  in
ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 21/30. 
    6. La prova orale verte, oltre che sulle  materie  oggetto  delle
due prove scritte, anche sulle seguenti materie: 
      a) diritto costituzionale; 
      b) scienza delle finanze e diritto finanziario; 
      c) politica economica ed economia pubblica; 
      d)  normativa  in  materia  trasparenza  e  prevenzione   della
corruzione; 
      e)  elementi  di  diritto  penale  (reati  contro  la  pubblica
amministrazione); 
      f) disciplina del rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  della
pubblica amministrazione; 
      g) legislazione sulla Corte dei conti; 
      h) ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
      i) elementi di informatica, utilizzo di internet e della  posta
elettronica:  conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e   delle
applicazioni informatiche piu' diffuse; 
      l)  lingua  straniera,  a  scelta  del  candidato,  inglese   o
francese. 
    7.  La  prova  orale  sulla  conoscenza  della  lingua  straniera
consiste  in  esercizi  di  lettura,  traduzione   e   conversazione,
finalizzata alla valutazione della conoscenza da parte del  candidato
della lingua inglese o francese. 
    8. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono la
votazione di almeno 21/30. 
    9. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media  dei  voti
conseguiti nelle prove  scritte  e  della  votazione  conseguita  nel
colloquio. 
    10. Per l'espletamento delle  prove  preselettive  e  scritte  il
concorrente non puo' disporre di telefoni cellulari,  apparecchiature
informatiche (ad  esempio  orologi  smart  watch  o  tablet),  libri,
periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo,
ne' puo' portare borse contenenti pubblicazioni di qualsiasi  genere,
che devono in ogni caso essere  consegnate  prima  dell'inizio  delle
prove al personale di sorveglianza, il quale provvede  a  restituirli
al termine delle stesse, senza assunzione di alcuna responsabilita'. 
    11. I candidati possono consultare,  esclusivamente  nelle  prove
scritte, soltanto i dizionari ed i  testi  di  legge  non  commentati
autorizzati dalla Commissione esaminatrice. 
    12. Durante lo svolgimento delle prove i  candidati  non  possono
comunicare tra loro,  pena  l'immediata  espulsione  dall'aula  degli
esami. 
    13.  L'elenco  dei  candidati  ammessi  alle  prove  orali  sara'
pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni  interessate,
alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso». 
    14. Al candidato ammesso alla prova orale sono comunicati il voto
riportato nelle due prove scritte nonche'  la  data  e  il  luogo  di
svolgimento del colloquio, con preavviso di almeno venti giorni.