Art. 14 
 
    L'art. 15, comma 1, del decreto interdirigenziale n. 20/1D del  9
ottobre 2019 e' cosi' modificato: 
      1. La graduatoria di  merito  degli  idonei  per  ciascuno  dei
concorsi di cui al precedente art. 1 sara' formata  secondo  l'ordine
dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando: 
        a. il punteggio complessivo delle prove scritte,  determinato
utilizzando i criteri riportati all'art. 9, comma 12; 
        b. l'eventuale punteggio  aggiuntivo  riportato  nella  prova
scritta di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b); 
        c. il punteggio riportato nella prova orale; 
        d. l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito.