Art. 14 L'art. 15, comma 1, del decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 e' cosi' modificato: 1. La graduatoria di merito degli idonei per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 sara' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando: a. il punteggio complessivo delle prove scritte, determinato utilizzando i criteri riportati all'art. 9, comma 12; b. l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova scritta di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b); c. il punteggio riportato nella prova orale; d. l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito.