Art. 8 L'art. 11, comma 6, lettera d, punto 7, primo alinea del decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 e' cosi' modificato: presenti tatuaggi che, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (che verra' valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).