Art. 8 
 
    L'art. 11, comma 6, lettera d, punto 7, primo alinea del  decreto
interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 e' cosi' modificato: 
      presenti tatuaggi  che,  per  la  loro  sede  o  natura,  siano
deturpanti o contrari  al  decoro  dell'uniforme  o  siano  possibile
indice di personalita' abnorme (che verra' valutata nel  corso  della
prevista    visita    psichiatrica    e    con    appropriati    test
psicodiagnostici).