Art. 12 Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori 1. Al termine delle prove orali la commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle tre prove scritte con quello riportato nella prova orale. Il direttore generale del personale, delle risorse e per l'esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2 e delle riserve di legge, nonche' dei titoli di preferenza e precedenza, a parita' di merito e a parita' di merito e titoli, previsti dalle vigenti disposizioni. 2. La graduatoria sara' pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia, nella scheda di sintesi dedicata al concorso. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 3. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari di esecuzione penale esterna e ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale, della durata di diciotto mesi, che si svolgera' presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale e sara' articolato in periodi di formazione teorico-pratica alternati a tirocinio operativo, le cui modalita' saranno stabilite con successivo decreto del Ministro della giustizia. 4. Al termine del periodo di formazione il consigliere penitenziario che riportera' l'idoneita' agli esami di fine corso e' nominato dirigente penitenziario del ruolo di esecuzione penale esterna e destinato, in prima assegnazione, ad un ufficio di esecuzione penale esterna, in relazione alla scelta manifestata da ciascuno, secondo l'ordine di ruolo. 5. I dirigenti penitenziari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in sovrannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali. 6. In caso di mancato superamento del corso di formazione iniziale il rapporto di lavoro e' risolto di diritto e il relativo provvedimento e' adottato dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. 7. Il personale dei ruoli dell'amministrazione che non supera il corso di formazione, con provvedimento del direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, e' restituito al ruolo e sede di provenienza senza detrazioni d'anzianita'.