Art. 5 Valutazione dei titoli e ammissione al colloquio 1. La selezione si svolge per titoli e colloquio. Il punteggio complessivo attribuibile e' pari a 44 punti cosi' suddivisi: a. titoli: massimo 24 punti; b. colloquio: massimo 20 punti; 2. La valutazione dei titoli precede il colloquio. 3. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di punti 24, cosi' ripartiti: a) punti 21,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo e presso Uffici giudiziari, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) punti 17,00 a coloro che hanno completato, con esito positivo e presso Uffici giudiziari, il tirocinio formativo ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; c) punti 13,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo e presso Uffici giudiziari, il tirocinio ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo; d) punti 9,00 a coloro che hanno svolto, per almeno un anno e con esito positivo attestato dal Capo dell'Ufficio, ulteriore attivita' di tirocinio e collaborazione presso Uffici giudiziari, diversa da quelle indicate nelle lettere precedenti; e) punti 5,00 per gli ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato, senza demerito, la ferma contratta; f) punti 2,00 per i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma; g) punti 2,00 a coloro che sono in possesso di competenze informatiche certificate con «Patente europea per l'uso del computer» (ECDL/ICDL); h) punti 1,00 a coloro che sono in possesso di certificazione di conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2 del Quadro comune europeo. 4. I punteggi di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f) non sono cumulabili tra loro. I suddetti punteggi sono cumulabili con quelli di cui alle successive lettere g) ed h). 5. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. 6. L'Amministrazione valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 7. L'avvenuto svolgimento e completamento delle attivita' di tirocinio e/o collaborazione presso gli Uffici giudiziari di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d) deve essere documentato esclusivamente mediante la modulistica allegata al presente bando e disponibile on line sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. Sara' onere di ogni candidato richiedere tempestivamente presso l'Ufficio giudiziario di riferimento la relativa attestazione. 8. Il possesso dei titoli di cui al comma 3, lettere e) ed f) deve essere documentato esclusivamente mediante la autocertificazione allegata al presente bando e disponibile on line sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. Ogni difformita' rispetto a tale modello dichiarativo e ogni incompletezza dei dati ivi richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo. 9. La commissione esaminatrice redige una graduatoria preliminare relativa ai punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e formata tenendo conto dei titoli di riserva di cui all'art. 1, comma 3, e dei titoli di preferenza di cui all'art. 7. 10. La graduatoria preliminare e' pubblicata sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni. 11. E' ammesso a sostenere il colloquio di idoneita', sulla sola base della posizione occupata nella graduatoria preliminare, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso. 12. L'elenco alfabetico dei candidati ammessi al colloquio di idoneita' sara' pubblicato sul sito del Ministero della giustizia almeno venti giorni prima dello svolgimento, con indicazione del luogo, della data e dell'orario in cui dovranno presentarsi per sostenerle. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni.