Art. 5 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
                      e ammissione al colloquio 
 
 
    1. La selezione si svolge per titoli e  colloquio.  Il  punteggio
complessivo attribuibile e' pari a 44 punti cosi' suddivisi: 
      a. titoli: massimo 24 punti; 
      b. colloquio: massimo 20 punti; 
    2. La valutazione dei titoli precede il colloquio. 
    3. Per la valutazione  dei  titoli  la  Commissione  esaminatrice
dispone complessivamente di punti 24, cosi' ripartiti: 
      a) punti 21,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo  e
presso Uffici  giudiziari,  l'ulteriore  periodo  di  perfezionamento
nell'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies comma 1-bis
e  comma  1-quater  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b) punti  17,00  a  coloro  che  hanno  completato,  con  esito
positivo e presso Uffici giudiziari, il tirocinio formativo ai  sensi
dell'art. 37, comma 11, del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come
indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 114; 
      c) punti 13,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo  e
presso Uffici giudiziari, il tirocinio  ai  sensi  dell'art.  73  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del
suddetto articolo; 
      d) punti 9,00 a coloro che hanno svolto, per almeno un  anno  e
con  esito  positivo  attestato  dal  Capo  dell'Ufficio,   ulteriore
attivita' di tirocinio e  collaborazione  presso  Uffici  giudiziari,
diversa da quelle indicate nelle lettere precedenti; 
      e) punti  5,00  per  gli  ufficiali  di  complemento  in  ferma
biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato,  senza
demerito, la ferma contratta; 
      f) punti 2,00 per i volontari in ferma breve e ferma prefissata
delle Forze armate, congedati senza demerito o nel corso di ulteriore
rafferma; 
      g) punti 2,00 a coloro  che  sono  in  possesso  di  competenze
informatiche certificate con «Patente europea per l'uso del computer»
(ECDL/ICDL); 
      h) punti 1,00 a coloro che sono in possesso  di  certificazione
di conoscenza della lingua inglese pari  almeno  al  livello  B2  del
Quadro comune europeo. 
    4. I punteggi di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f)
non sono cumulabili tra loro. I suddetti punteggi sono cumulabili con
quelli di cui alle successive lettere g) ed h). 
    5. Tutti i titoli di cui il  candidato  richiede  la  valutazione
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di cui al presente bando. 
    6. L'Amministrazione valuta solo i titoli completi  di  tutte  le
informazioni necessarie per la valutazione. 
    7. L'avvenuto svolgimento  e  completamento  delle  attivita'  di
tirocinio e/o collaborazione presso gli Uffici giudiziari di  cui  al
comma  3,  lettere  a),  b),  c)  e  d)   deve   essere   documentato
esclusivamente mediante la modulistica allegata al presente  bando  e
disponibile on  line  sul  sito  istituzionale  del  Ministero  della
giustizia. Sara' onere di ogni candidato  richiedere  tempestivamente
presso l'Ufficio giudiziario di riferimento la relativa attestazione. 
    8. Il possesso dei titoli di cui al comma 3,  lettere  e)  ed  f)
deve essere documentato esclusivamente mediante la autocertificazione
allegata  al  presente  bando  e  disponibile  on   line   sul   sito
istituzionale  del  Ministero  della  giustizia.   Ogni   difformita'
rispetto a tale modello dichiarativo e ogni  incompletezza  dei  dati
ivi richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo. 
    9. La commissione esaminatrice redige una graduatoria preliminare
relativa ai  punteggi  conseguiti  nella  valutazione  dei  titoli  e
formata tenendo conto dei titoli di riserva di cui all'art. 1,  comma
3, e dei titoli di preferenza di cui all'art. 7. 
    10.  La  graduatoria  preliminare  e'  pubblicata  sul  sito  del
Ministero  della  giustizia.  Tale  pubblicazione  avra'  valore   di
notifica ad ogni effetto di  legge  e  i  candidati  non  riceveranno
ulteriori comunicazioni. 
    11. E' ammesso a sostenere il colloquio di idoneita', sulla  sola
base della  posizione  occupata  nella  graduatoria  preliminare,  un
numero di candidati pari a tre volte il  numero  dei  posti  messi  a
concorso. 
    12. L'elenco alfabetico dei candidati  ammessi  al  colloquio  di
idoneita' sara' pubblicato sul sito  del  Ministero  della  giustizia
almeno venti giorni prima  dello  svolgimento,  con  indicazione  del
luogo, della data e  dell'orario  in  cui  dovranno  presentarsi  per
sostenerle. Tale pubblicazione  avra'  valore  di  notifica  ad  ogni
effetto  di  legge  e   i   candidati   non   riceveranno   ulteriori
comunicazioni.