Art. 8 
 
 
                      Validazione e pubblicita' 
                 della graduatoria finale di merito 
 
 
    1.  La  graduatoria  finale  di  merito  sara'   validata   dalla
Commissione esaminatrice e  trasmessa  alla  Direzione  generale  del
personale e della formazione ai fini dell'approvazione. 
    2.  L'avviso  relativo  alla  avvenuta   approvazione   di   tale
graduatoria sara' pubblicato sul sito del Ministero della giustizia e
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami».  Tale  pubblicazione  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    3. Ogni eventuale ulteriore comunicazione ai candidati  sara'  in
ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici  avvisi  sul
sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione  avra'  valore
di notifica a tutti gli effetti. 
    4. I primi classificati nella graduatoria finale  di  merito,  in
numero pari ai posti disponibili,  tenuto  conto  delle  riserve  dei
posti di cui all'art.  1,  comma  3,  saranno  nominati  vincitori  e
assegnati al Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria. 
    5. Le sedi saranno  conferite  ai  vincitori  con  modalita'  che
verranno comunicate mediante pubblicazione  sul  sito  del  Ministero
della giustizia, fermo restando quanto previsto dall'art. 11.