Art. 8 Validazione e pubblicita' della graduatoria finale di merito 1. La graduatoria finale di merito sara' validata dalla Commissione esaminatrice e trasmessa alla Direzione generale del personale e della formazione ai fini dell'approvazione. 2. L'avviso relativo alla avvenuta approvazione di tale graduatoria sara' pubblicato sul sito del Ministero della giustizia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 3. Ogni eventuale ulteriore comunicazione ai candidati sara' in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 4. I primi classificati nella graduatoria finale di merito, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 3, saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria. 5. Le sedi saranno conferite ai vincitori con modalita' che verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia, fermo restando quanto previsto dall'art. 11.