Art. 10 
 
 
                            Prova d'esame 
 
 
    1. I candidati, ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione
dai concorsi ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi,  muniti
di un valido documento di identificazione (fotocopia  dello  stesso),
di copia della domanda di partecipazione nonche' della documentazione
richiesta all'art. 4, comma  1,  (ricevuta  di  invio  della  domanda
completa del numero identificativo) del presente bando, per sostenere
la prova d'esame, il cui superamento costituisce requisito necessario
per la successiva partecipazione al concorso, nei giorni  e  nell'ora
stabiliti nel calendario che sara' pubblicato sul sito ufficiale  del
Ministero  della  giustizia  www.giustizia.it    l'11  gennaio  2021,
ovvero in altra data ivi indicata. Tale comunicazione  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 
    2. I candidati che  non  si  presentino  nel  giorno  e  nell'ora
previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso. 
    3. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su  una  serie
di domande a risposta sintetica o  a  scelta  multipla,  relative  ad
argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della
scuola dell'obbligo, individuate dalla  commissione  esaminatrice  da
una serie di domande preventivamente  predisposte.  La  durata  della
prova e' stabilita dalla commissione all'atto  della  predisposizione
delle serie di domande da somministrare. 
    4. Ai fini della  predisposizione  delle  domande  a  risposta  a
scelta multipla,  fra  le  quali  la  commissione  esaminatrice  puo'
scegliere la serie da sottoporre ai candidati,  l'amministrazione  e'
autorizzata ad avvalersi della  consulenza  di  enti  pubblici  o  di
privati specializzati nel settore. 
    5.  La  commissione  esaminatrice  stabilira'  preventivamente  i
criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo
punteggio, nonche' la durata e  le  modalita'  di  svolgimento  della
prova. 
    6. La correzione delle risposte ai questionari  e  l'attribuzione
del   relativo   punteggio   saranno   effettuati   tramite   sistema
informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica.  La  prova
si intende  superata  se  il  candidato  riporta  una  votazione  non
inferiore a sei decimi. 
    7. Durante la prova d'esame e'  fatto  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  o
con i componenti della  commissione  esaminatrice.  Nel  corso  della
prova  non  e'  inoltre  consentito  ai  candidati   usare   telefoni
cellulari,  portare  apparati   radiotrasmittenti,   calcolatrici   e
qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o  telematico  che
permettano di comunicare tra di loro e  con  l'esterno.  E'  altresi'
vietato portare carta da scrivere,  appunti,  libri,  e  opuscoli  di
qualsiasi genere. Il candidato che contravviene a  tali  disposizioni
e' escluso dal concorso. 
    8. L'esito della prova sara' pubblicato sul  sito  del  Ministero
della giustizia.