Art. 11 
 
 
Convocazioni   all'accertamento   dell'efficienza   fisica   e   agli
              accertamenti psico-fisici e attitudinali 
 
 
    1. Al fine di garantire la copertura dei posti messi a  concorso,
saranno ammessi a sostenere gli accertamenti  di  cui  al  successivo
art. 12 i candidati di sesso maschile e  femminile  risultati  idonei
alla prova scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi  1464
e 488 in ordine di merito. Sono, inoltre,  ammessi  i  candidati  che
abbiano riportato lo stesso  punteggio  del  concorrente  collocatosi
all'ultimo posto. 
    2. Qualora il numero degli idonei al termine  degli  accertamenti
di cui ai successivi articoli 12, 13 e 14 risulti inferiore al numero
dei posti banditi nei rispettivi concorsi, ovvero  per  ulteriori  ed
eventuali esigenze sopravvenute,  l'amministrazione,  si  riserva  la
facolta' di convocare ulteriori aliquote  di  candidati  idonei  alla
prova scritta, rispettando l'ordine delle relative graduatorie. 
    3. Ai sensi dell'art. 44, comma 14-bis del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, introdotto dall'art. 39 del  decreto  legislativo
27 dicembre 2019, n. 172, le candidate che si  trovano  in  stato  di
gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti
dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,   psichica,   attitudinale   e
dell'efficienza  fisica,  sono  ammesse,  d'ufficio,   a   sostenerli
nell'ambito della prima sessione concorsuale  utile  successiva  alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento,  anche,  per  una
sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento  di  rinvio
puo' essere revocato su istanza dell'interessata quando tale stato di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria.