Art. 7 
 
 
                    Comunicazione agli aspiranti 
 
 
    1. Ad eccezione delle notifiche  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera m) ed eventuali modifiche pubblicate sul sito  ufficiale  del
Ministero della giustizia www.giustizia.it - tutte  le  comunicazioni
personali agli aspiranti avverranno in forma scritta. 
    2.   L'Amministrazione   penitenziaria    non    assume    alcuna
responsabilita' per  il  caso  di  dispersione  delle  comunicazioni,
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte
dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito, anche telematico,  indicato  nella  domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o da altre cause non imputabili  a
colpa dell'amministrazione o a eventi di forza maggiore.