Art. 7 Comunicazione agli aspiranti 1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera m) ed eventuali modifiche pubblicate sul sito ufficiale del Ministero della giustizia www.giustizia.it - tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta. 2. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione delle comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, anche telematico, indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o da altre cause non imputabili a colpa dell'amministrazione o a eventi di forza maggiore.