Art. 3 
 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
 
    1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, nominano le
commissioni esaminatrici sulla base dei criteri previsti dal  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione
esaminatrice  e'  competente  per  l'espletamento  degli  adempimenti
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487. 
    2. La commissione esaminatrice puo' svolgere i propri  lavori  in
modalita'  telematica,  garantendo  comunque  la   sicurezza   e   la
tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.