Art. 12 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1. Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  di  cui
all'art. 8 redige la graduatoria di merito  con  l'indicazione  della
votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. 
    2. Il punteggio finale sara' determinato dalla somma della  media
dei voti riportati nelle prove scritte e della  votazione  conseguita
nella prova orale. 
    3.  Il  direttore  generale  del  personale  e   delle   risorse,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso. 
    4. Tale  graduatoria  sara'  pubblicata  nel  sito  istituzionale
www.giustizia.it con modalita' che assicurino la protezione dei  dati
personali. Di tale pubblicazione sara' data notizia  mediante  avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di  pubblicazione  di  detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.