Art. 5 
 
 
    L'art. 10 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto  2020
e' cosi' modificato: 
      «1. I candidati che partecipano esclusivamente per  il  settore
d'impiego "CEMM navale e CP" sono convocati  per  l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso
la Caserma  Castrogiovanni,  sita  a  Taranto  in  via  Cagni  n.  2,
attingendo dalla graduatoria generale di cui al  precedente  art.  6,
lettera b), primo alinea, entro i limiti di seguito indicati: per  il
1° blocco: tremilaseicento; per il 2° blocco: tremilaseicento. 
      2. I candidati per i settori d'impiego delle Forze  speciali  e
Componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma  3,  lettere  b),
c), d), e) e f)) del 1° blocco sono convocati per l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso
il Centro di selezione della Marina militare, sito ad Ancona  in  via
delle Palombare n. 1, ovvero presso la Caserma Castrogiovanni, sita a
Taranto in via Cagni n. 2, attingendo dalle relative  graduatorie  di
cui al precedente  art.  6,  lettera  b),  secondo  alinea,  entro  i
seguenti limiti: 
        a)  per  il   settore   d'impiego   "CEMM   sommergibilisti":
centosettanta; 
        b)  per  il  settore   d'impiego   "Componente   aeromobili":
trecentocinquanta; 
        c) per il settore d'impiego "CEMM anfibi": seicento; 
        d) per il settore d'impiego "CEMM palombari": cento; 
        e)   per   il    settore    d'impiego    "CEMM    incursori":
trecentosessanta; 
      3. I candidati che non si presentano nei tempi stabiliti  nella
convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni
successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che  in
caso di: 
        a) eventi avversi di carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto; 
        b) concomitante svolgimento di  prove  nell'ambito  di  altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali
i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; 
        c) eventi luttuosi per  la  perdita  del  coniuge,  genitore,
figlio/a, fratello/sorella, verificatisi  in  data  non  anteriore  a
sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione; 
        d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato; 
        e) motivi di salute certificati da un medico appartenente  al
Servizio sanitario nazionale; 
      Gli  interessati   dovranno   inviare   un'istanza   di   nuova
convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale  (sabato  escluso)
antecedente quello di prevista presentazione  nelle  ipotesi  di  cui
alle precedenti lettere a),  b),  c)  e  d),  ovvero  entro  la  data
successiva al giorno di mancata  presentazione  nell'ipotesi  di  cui
alla lettera e), mediante messaggio di posta elettronica  certificata
-  utilizzando  esclusivamente  un  account  di   posta   elettronica
certificata  -  all'indirizzo  mariscuola.taranto@postacert.difesa.it
ovvero  mediante  messaggio  di  posta  elettronica   -   utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica  -  all'indirizzo
mscuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it compilando obbligatoriamente
il campo relativo  all'oggetto  e  indicando  il  concorso  al  quale
partecipano. A  tale  messaggio  dovra'  essere  allegata  copia  per
immagine (file in formato pdf) di un valido  documento  di  identita'
rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato,  come  definito  al
precedente  art.  3,  comma  4,  lettera  a),  nonche'  la   relativa
documentazione probatoria; 
      La nuova convocazione, che potra' avvenire solo ove compatibile
con il periodo  di  svolgimento  degli  accertamenti  psico-fisici  e
attitudinali, verra' effettuata esclusivamente mediante messaggio  di
posta  elettronica  inviato  all'indirizzo   fornito   in   fase   di
accreditamento; 
      Non saranno ammesse istanze di  riconvocazione  non  rientranti
nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d); 
      Inoltre, le istanze trasmesse con modalita' diverse  da  quella
sopraindicata o  carenti  della  documentazione  probatoria  e/o  del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili; 
      Non saranno considerati rinunciatari i candidati per i  settori
d'impiego di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c),  d),  e)  e  f)
che, dopo essere risultati idonei quali VFP 1 nella prima fase  della
procedura di reclutamento, non si  presentino  alle  fasi  successive
previste per tali settori d'impiego e verranno convocati con il primo
incorporamento utile per il settore d'impiego  "CEMM  navale  e  CP",
qualora utilmente collocati nella relativa graduatoria; 
      4. In caso di prevedibile o  effettiva  mancata  copertura  dei
posti  disponibili  derivante  da  inidoneita'   o   rinuncia   degli
arruolandi di cui  al  precedente  comma  1,  Mariscuola  Taranto  e'
autorizzata a convocare un ulteriore numero  di  candidati,  compresi
nelle rispettive graduatorie di  cui  all'art.  6,  lettera  b),  per
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,  fino  al  raggiungimento
dei  posti  disponibili.  Di  tale  procedura  dovra'   essere   data
tempestiva comunicazione alla DGPM; 
      5. Tutti i convocati (di  sesso  sia  maschile  sia  femminile)
devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali  con
la seguente documentazione: 
        a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
    b) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia  conforme
del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) -  eseguito  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio sanitario nazionale in data non  anteriore  a  cinque
giorni  rispetto  a  quella  di   presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici. 
        c)  la  seguente  documentazione,  formante   il   Protocollo
sanitario  unico  (PSU),  che  costituisce  l'elenco  omogeneo  delle
certificazioni  di   base   richieste   per   l'effettuazione   degli
accertamenti psico-fisici nell'ambito dell'iter di reclutamento quale
VFP  1  nell'Esercito,  nella  Marina  militare  e   nell'Aeronautica
militare: 
          originale o copia conforme dei seguenti certificati,  esami
ematochimici ed esami strumentali, corredati di  referto,  rilasciati
da  struttura  sanitaria  pubblica,   anche   militare,   o   privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale  (SSN)  in  data  non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici: 
          emocromo; 
          VES; 
          glicemia; 
          creatininemia; 
          trigliceridemia; 
          colesterolemia; 
          bilirubinemia diretta e indiretta; 
          gamma GT; 
          transaminasemia (GOT e GPT); 
          analisi delle urine con esame del sedimento; 
          markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs  Ag,  anti  HBs,
anti HBc e anti HCV; 
          ricerca anticorpi per HIV; 
          referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale; in caso di positivita' e' necessario presentare  anche  il
referto dell'esame radiografico del torace in due proiezioni standard
antero-posteriore e latero-laterale o il  certificato  di  eventuale,
pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG; 
          certificato  di  stato  di  buona  salute  che  attesti  la
presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi
manifestazioni   immunoallergiche,   di    gravi    intolleranze    e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di  patologie
rilevanti ai fini del reclutamento,  rilasciato  dal  proprio  medico
curante in data non  anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto  conformemente
all'allegato C al presente bando; 
          se  concorrenti  di  sesso  femminile,  originale  o  copia
conforme del referto di ecografia pelvica eseguita  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario  nazionale  in  data  non  anteriore  a  sei  mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      Qualora il  candidato  sia  in  possesso  della  Certificazione
sanitaria unica (CSU) di cui al  successivo  comma  8,  in  corso  di
validita' (un anno), attestante  l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in
precedenti iter di reclutamento  quale  VFP  1  nell'Esercito,  nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare,  potra'  presentarla  in
sostituzione della documentazione prevista dal  Protocollo  sanitario
unico (PSU) di cui alla lettera c) del presente comma; 
      6.  I  candidati,  gia'  giudicati  idonei  agli   accertamenti
psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina  militare
nei   trecentosessantacinque   giorni   antecedenti   la   data    di
presentazione agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al  presente
articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti
specialistici e strumentali, che non sono ancora  in  possesso  della
Certificazione  sanitaria  unica,  non   dovranno   produrre   alcuna
documentazione   inerente   referti   ematochimici   e   di   chimica
laboratoristica e dovranno presentare la seguente documentazione: 
        verbale di notifica della precedente  idoneita',  comprensivo
del profilo sanitario assegnato; 
        se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) -  eseguito  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio sanitario nazionale in data  non  anteriore  a cinque
giorni  rispetto  a  quella  di   presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici; 
      7. I candidati per i settori d'impiego delle Forze  speciali  e
Componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma  3,  lettere  b),
c), d), e) e f)), ad integrazione di quanto  indicato  al  precedente
comma 5 o comma 6, dovranno presentare: 
        a)  originale   o   copia   conforme   dei   seguenti   esami
ematochimici, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale in data non  anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a
quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, 
          TSH; 
          FT3/FT4; 
          elettroforesi delle sieroproteine e dell'emoglobina; 
          PT, PTT e fibrinogeno; 
        b) se gia' posseduto, l'esame radiografico del torace in  due
proiezioni, del rachide in toto  sotto  carico  con  reticolo,  della
colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e  dei  seni  paranasali
con  relativo  referto  in  originale,  effettuato  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale e rilasciato in data non anteriore a tre
mesi  rispetto  a   quella   di   presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici, ovvero copia conforme del  referto  relativo  all'esame
effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in  occasione
di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. 
    Detto  esame  dovra'  essere   presentato   nuovamente,   qualora
risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di
efficienza  fisica,   al   successivo   accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica specifica di cui all'art. 14; 
        c) referto rilasciato (senza alcuna limitazione  di  scadenza
temporale) da  struttura  sanitaria  militare,  pubblica,  o  privata
accreditata con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  di  analisi  di
laboratorio  concernente  il  dosaggio  quantitativo   del   glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD). 
        d) i candidati per i settori d'impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche dovranno esibire, per l'effettuazione delle
prove  di  efficienza  fisica,  originale  o   copia   conforme   del
certificato medico, con  validita'  annuale,  attestante  l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica  leggera  e  per  il
nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982  ovvero  per
le prove di  efficienza  fisica  previste  per  l'arruolamento  nella
Marina militare, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di
presentazione alle prove, rilasciato da un medico  appartenente  alla
Federazione medico-sportiva italiana  ovvero  a  struttura  sanitaria
pubblica o privata accreditata con il  Servizio  sanitario  nazionale
ovvero da un  medico  (o  struttura  sanitaria  pubblica  o  privata)
autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita
in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina  dello
sport. La  mancata  o  difforme  presentazione  di  tale  certificato
comportera' l'esclusione dall'iter selettivo per il settore d'impiego
richiesto e la prosecuzione  dell'iter  concorsuale  per  il  settore
d'impiego "CEMM navale e CP". 
        e)  inoltre,  i  concorrenti  di  sesso  femminile,  dovranno
esibire  nuovamente,  in  sede  di  prove   di   efficienza   fisica,
l'originale o la copia conforme del referto del test di gravidanza  -
in quanto lo stato di gravidanza costituisce  temporaneo  impedimento
all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare  (ai   sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90), eseguito  presso  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale in data non anteriore a  5  giorni  rispetto  a  quella  di
presentazione alle prove di efficienza fisica; 
      8. I candidati che ne sono in possesso, potranno  produrre,  in
sostituzione della documentazione  di  cui  al  precedente  comma  5,
lettera c), la Certificazione  sanitaria  unica  (CSU)  in  corso  di
validita' (un anno), attestante  l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in
precedenti iter  di  reclutamento  quale  VFP1  nell'Esercito,  nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare. La CSU e' rilasciata dal
Presidente della Commissione medica  a  ciascun  candidato  risultato
"idoneo" al  termine  delle  visite  e  degli  accertamenti  sanitari
concorsuali, con conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale
certificazione, conforme al format in Allegato I al  presente  bando,
sara' valida e presentabile presso qualsiasi Centro  di  selezione  e
reclutamento  delle  Forze  armate,  a  livello  interforze,  per   i
reclutamenti quale VFP 1, entro  l'arco  temporale  di  un  anno  dal
rilascio e non potra' essere prorogata. 
    La CSU non costituisce certificato medico  di  idoneita'  di  cui
all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione
medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e  di  salute
dell'interessato in un dato momento e, come tale,  puo'  indicare  il
periodo di validita' delle attestazioni in esso contenute,  anche  di
un anno, analogamente alla durata dei certificati  medici  rilasciati
per l'attivita' sportiva. La  validita'  annuale  della  CSU  non  e'
relativa ai singoli referti  presentati  dall'interessato,  rimanendo
gli  stessi  vincolati  alla  rispettiva  validita'   temporale,   ma
all'esito del giudizio di idoneita' decretato dalla Commissione,  che
tiene  conto  dell'insieme  delle  certificazioni  prodotte  e  delle
risultanze delle visite mediche. 
    La CSU verra' rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico: 
      a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione  ad
un concorso o in caso di smarrimento della stessa); 
      b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario,   sottoponendo   alla   Commissione    nuovi    esami    e
certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a  proprio
carico, a tutti gli accertamenti previsti; 
      c) ne sia provvisto ma sia considerato dal  medico  esaminatore
da assoggettare a revisione qualora, a seguito  di  visita  generale,
sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo  del  candidato
rispetto allo stato di salute accertato al momento della  visita.  In
tal  caso,  una  eventuale  revisione  del  profilo   sanitario   non
prolunghera' la validita' della CSU esibita ma solo un  aggiornamento
della stessa. 
    Il candidato dovra' aver cura di conservare ed esibire la CSU  in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP  1
nelle Forze armate. In  caso  di  smarrimento,  il  candidato  dovra'
ripetere ed esibire al  successivo  Centro  di  selezione,  tutta  la
documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento. 
    I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva, dovranno essere  comunque  misurati  in
occasione di ogni singolo concorso,  a  prescindere  dalla  validita'
della CSU. 
    Si ribadisce che il  certificato  medico  attestante  l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera  di  cui  al
precedente comma 7, lettera d), nel caso di  partecipazione  all'iter
selettivo per le Forze speciali e componenti specialistiche e, per le
concorrenti di sesso femminile,  l'originale  o  copia  conforme  del
referto del test di cui al precedente comma 5, lettera c) e comma  7,
lettera e), con  rilascio  in  data  non  anteriore  a cinque  giorni
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti,  devono  essere
comunque prodotti anche da chi e' in possesso della CSU in  corso  di
validita'; 
      9. La Commissione  per  gli  accertamenti  psico-fisici,  presa
visione della documentazione sanitaria, rinviera' i candidati a  data
successiva ove rilevi cause  di  incompletezza  della  stessa  ovvero
potra' richiedere l'invio  della  documentazione  mancante  entro  la
data, con le modalita' e all'indirizzo che  verranno  indicati  dalla
Commissione stessa. Le modalita' di invio  potranno  prevedere  anche
l'inoltro  della   documentazione   mancante   via   mail   ordinaria
all'indirizzo  di  posta  elettronica  istituzionale   (P.E.I.)   del
Comando,  corredata  di  copia  del   documento   di   riconoscimento
dell'interessato e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
redatta ai sensi della legge n. 445/2000. 
    I candidati rinviati a data successiva,  qualora  all'atto  della
nuova convocazione risultino nuovamente: 
      sprovvisti  della   documentazione   sanitaria   richiesta   al
precedente comma 5, ovvero non abbiano provveduto ad inviarla con  le
modalita' e nei tempi loro indicati, saranno esclusi dal concorso; 
      sprovvisti  della   documentazione   sanitaria   richiesta   al
precedente comma 6, ovvero non abbiano provveduto ad inviarla con  le
modalita' e  nei  tempi  loro  indicati,  saranno  esclusi  dall'iter
selettivo per il richiesto settore d'impiego nelle Forze  speciali  e
Componenti specialistiche  e  proseguiranno  l'iter  concorsuale  nel
settore d'impiego "CEMM navale e CP". 
    La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  presa  visione
della documentazione  sanitaria  elencata  nel  precedente  comma  5,
sottoporra' i candidati a una  visita  medica  generale  preliminare,
propedeutica ai successivi accertamenti, volta a  valutare  eventuali
elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto  previsto
dal successivo comma 10. 
    La  medesima  commissione  disporra'  quindi   l'esecuzione   dei
sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali: 
      a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) inquadramento psicodiagnostico  previa  somministrazione  di
appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica; 
      e) accertamenti volti alla  verifica  dell'abuso  di  alcool  e
dell'uso, anche saltuario od occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      f) visita odontoiatrica; 
      g) valutazione dell'apparato locomotore; 
      h)  ogni  ulteriore  indagine  (compreso  l'esame  radiologico)
ritenuta  utile  per  consentire  adeguata  valutazione   clinica   e
medico-legale  del  candidato,  da  effettuare  anche  presso   altre
strutture sanitarie. 
    In  sede  di  visita  medica  generale  la  commissione  per  gli
accertamenti  psico-fisici  giudichera'  inidoneo  il  candidato  che
presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti o lesivi
del decoro  dell'uniforme  o  della  dignita'  della  condizione  del
militare o siano possibile indice di personalita' abnorme (che verra'
valutata  nel  corso  della  prevista  visita  psichiatrica   e   con
appropriati test psicodiagnostici); 
      10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti  psico-fisici
i candidati dovranno essere riconosciuti esenti: 
        a)  dalle  imperfezioni/infermita'  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli  accertamenti  psico-fisici  saranno
volti a verificare, fra l'altro, il  possesso  dei  parametri  fisici
correlati alla composizione corporea, alla  forza  muscolare  e  alla
massa metabolicamente attiva rientranti  nei  valori  limite  di  cui
all'art. 587 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma  1,  lettera  c)  del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che
verranno accertati con le modalita' previste dalla direttiva  tecnica
dello Stato  Maggiore  della  difesa  -  Ispettorato  generale  della
sanita' militare - edizione 2016, citata nelle premesse; 
        b)   da   altre   patologie   ritenute   incompatibili    con
l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente; 
        c) da patologie per le quali e' prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della  difesa  4  giugno  2014,  fatto
salvo quanto specificato al successivo comma 8 e all'art.  19,  comma
3; 
      11. Al termine degli accertamenti psico-fisici  la  commissione
formulera' un giudizio di idoneita' quale VFP 1 nella Marina militare
con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla
direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno  2014,
ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento.
La  carenza  accertata,  totale   o   parziale,   dell'enzima   G6PD,
indipendentemente  dal  coefficiente  assegnato  alla  caratteristica
somato-funzionale AV-EI, non puo' essere motivo di  inidoneita',  nei
confronti dei candidati per il settore d'impiego "CEMM navale e  CP",
a mente dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata  nelle
premesse. In caso di mancata presentazione del referto di analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del  G6PD,  ai  fini
della definizione della caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  al
coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura "deficit  di  G6PD
non definito"; 
      12.  I  candidati,  gia'  giudicati  idonei  agli  accertamenti
psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina  militare
nei trecentosessantacinque   giorni   antecedenti    la    data    di
presentazione agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al  presente
articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti
specialistici e strumentali, ovvero i candidati che sono in  possesso
della CSU, previa esibizione  della  stessa,  saranno  sottoposti  ai
seguenti accertamenti volti a valutare eventuali elementi  che  siano
motivo di inidoneita' ai sensi  di  quanto  previsto  dal  precedente
comma 10: 
        a) accertamenti volti alla verifica dell'abuso  di  alcool  e
dell'uso, anche saltuario od occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
        b) visita medica generale, nell'ambito  della  quale  saranno
giudicati inidonei i candidati  che  presentino  tatuaggi  aventi  le
caratteristiche di cui al precedente comma 9  e  verra'  definito  il
profilo  sanitario  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla   normativa
vigente, sulla base delle risultanze del  verbale  sanitario  esibito
dagli interessati e delle eventuali integrazioni ritenute  necessarie
in sede di accertamenti. 
    La commissione ha, tuttavia, facolta' di disporre ulteriori esami
clinici, di laboratorio o  strumentali  utili  alla  definizione  del
giudizio di idoneita', qualora ritenuti necessari  per  una  migliore
valutazione psico-fisica del concorrente. 
    Inoltre, i candidati per i settori d'impiego di cui  all'art.  1,
comma 3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei  quali  VFP  1
agli accertamenti psico-fisici, qualora risultati idonei  anche  agli
accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, dovranno
essere   sottoposti   al   successivo   accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica specifica di cui all'art. 14. 
    Detta  commissione,  delegata   dalla   DGPM   alle   sopracitate
incombenze,  comunichera'  a  ciascun  candidato  esaminato   -   con
determinazione  del   presidente   -   l'esito   degli   accertamenti
psico-fisici mediante apposito foglio di notifica contenente uno  dei
seguenti giudizi: 
      a) se concorrenti per i settori d'impiego "CEMM navale e CP": 
        "idoneo quale VFP 1 nella Marina militare"; 
        "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare". 
      b) se concorrenti per i settori d'impiego delle Forze  speciali
e Componenti specialistiche della Marina militare: 
        "idoneo  a  proseguire  l'iter  selettivo  per   il   settore
d'impiego xxx"; 
        "idoneo quale VFP 1 nella  Marina  militare"  e  "inidoneo  a
proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx»; 
        "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare". 
    I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina militare ma
inidonei nel richiesto  settore  d'impiego  delle  Forze  speciali  e
Componenti  specialistiche  proseguiranno  l'iter   concorsuale   nel
settore d'impiego "CEMM navale e CP"; 
      13. I candidati dichiarati inidonei potranno  avanzare  ricorso
giurisdizionale al  T.A.R.  del  Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'  dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di  euro
650,00), rispettivamente entro sessanta  e  centoventi  giorni  dalla
data di notifica del provvedimento di non idoneita'; 
      14. Per le inidoneita' relative agli accertamenti  psico-fisici
di cui al presente articolo, inoltre, e' data facolta'  di  avanzare,
entro  quindici  giorni  dalla  data   di   notifica   del   relativo
provvedimento, motivata e documentata  istanza  di  riesame,  il  cui
modello e' disponibile nel portale dei concorsi e nel  sito  internet
del Ministero della difesa - da allegare necessariamente  (come  file
in formato pdf) a un messaggio di posta  elettronica  certificata  da
inviare, utilizzando esclusivamente un account di  posta  elettronica
certificata,  all'indirizzo  persomil@postacert.difesa.it  o   a   un
messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente
un     account     di      posta      elettronica,      all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it  compilando  obbligatoriamente  il  campo
relativo all'oggetto - corredata  di  copia  per  immagine  (file  in
formato  PDF)  della  certificazione  sanitaria  rilasciata  da   una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il  Servizio  sanitario  nazionale,  attestante  l'assenza  delle
imperfezioni/patologie riscontrate in  occasione  degli  accertamenti
dei requisiti in questione, nonche' di copia per  immagine  (file  in
formato PDF) di  un  valido  documento  di  identita'  rilasciato  da
un'amministrazione  dello  Stato  e  del  modulo  di   notifica   del
provvedimento di inidoneita'. 
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di esclusione adottati  per  abuso  di  alcool  e  per  l'uso,  anche
saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze
trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate  o  carenti  della
predetta certificazione sanitaria  e/o  del  documento  di  identita'
dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    Le istanze  di  riesame  dei  provvedimenti  di  inidoneita'  nel
richiesto  settore  d'impiego  delle  Forze  speciali  e   Componenti
specialistiche, presentate dai candidati  risultati  comunque  idonei
quali VFP 1  nella  Marina  militare,  comporteranno  la  sospensione
dell'incorporamento nel settore d'impiego "CEMM  navale  e  CP"  fino
alla conclusione del procedimento di riesame; 
      15. La DGPM, in sede di  riesame,  valutate  le  motivazioni  e
preso  atto  della  certificazione  presentata,  ove  sussistano   le
condizioni,  interessa  la   Commissione   medica   centrale   presso
l'Ispettorato di sanita' della Marina  militare,  che  provvedera'  a
convocare il candidato al fine  di  sottoporlo  all'accertamento  dei
requisiti psico-fisici. 
    Il giudizio riportato in quest'ultima  sede  e'  definitivo.  Nel
caso di  confermata  inidoneita',  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato  dalla  stessa
Commissione medica centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita  a
Taranto in via Cagni 2, per il completamento degli  accertamenti  dei
requisiti psico-fisici. I candidati riconosciuti idonei  e  collocati
utilmente nella graduatoria generale di  merito  saranno  incorporati
con  il  primo  incorporamento  utile,  assumendone   la   decorrenza
giuridica.».