Art. 2 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
                   e termine per la presentazione 
 
 
    La domanda deve essere presentata  entro  il  termine  perentorio
delle ore 16,00 del  2  febbraio  2021  (ora  italiana),  utilizzando
esclusivamente l'applicazione disponibile  sul  sito  internet  della
Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it.  Non  sono  ammesse
altre forme di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    La data di presentazione della domanda e' attestata  dal  sistema
informatico che, allo scadere del termine di  cui  al  comma  1,  non
permettera' piu' l'accesso  e  l'invio  della  domanda.  Per  evitare
un'eccessiva concentrazione degli accessi all'applicazione a  ridosso
della scadenza del termine, si consiglia di presentare la domanda con
qualche ora di anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario  per
completare l'iter di registrazione propedeutico alla candidatura. 
    Non  sono  tenute   in   considerazione   e   comportano   quindi
l'esclusione dal concorso  le  candidature  dalle  quali  risulti  il
mancato  possesso  di  uno  o  piu'  requisiti  prescritti   per   la
partecipazione al concorso. 
    La Banca d'Italia comunica agli interessati il  provvedimento  di
esclusione. 
    La Banca d'Italia non assume responsabilita'  per  il  mancato  o
ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che  sia  da
imputare a  disguidi  postali  o  telematici,  all'indicazione  nella
domanda on-line di un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o
tardiva segnalazione  da  parte  del  candidato  del  cambiamento  di
indirizzo. 
    I nominativi dei candidati  ammessi  alla  prova  (cfr.  art.  4)
vengono resi disponibili sul sito internet della Banca, all'indirizzo
www.bancaditalia.it, almeno venti giorni prima  della  data  prevista
per la prova. 
    L'ammissione alla prova avviene con  la  piu'  ampia  riserva  in
ordine al possesso dei  requisiti  di  partecipazione  richiesti  dal
bando. 
    Il giorno della prova i candidati dovranno confermare il possesso
dei   requisiti   dichiarati   nella   domanda   di    partecipazione
sottoscrivendo una specifica dichiarazione, previa esibizione  di  un
documento di  identita'  (cfr.  art.  5).  Le  dichiarazioni  rese  e
sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000  (testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), con ogni conseguenza anche di ordine penale in  caso
di mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall'art.  76  del
decreto. 
    I candidati che hanno necessita',  in  relazione  alla  specifica
condizione di disabilita', di strumenti di ausilio per lo svolgimento
della prova  (ai  sensi  dell'art.  20  della  legge  n.  104/1992  e
dell'art.  16,  comma  1  della  legge  n.  68/1999)  dovranno  farne
richiesta compilando il «Quadro A» dell'applicazione. I medici  della
Banca d'Italia valuteranno la richiesta esclusivamente sulla base del
nesso causale tra  la  patologia  dichiarata  nel  «Quadro  A»  e  le
modalita' di svolgimento  della  prova.  Qualora  la  Banca  d'Italia
riscontri,  anche  successivamente,  la  non  veridicita'  di  quanto
dichiarato, disporra' l'esclusione dal concorso,  non  dara'  seguito
all'assunzione o procedera' alla risoluzione del rapporto di  impiego
eventualmente instaurato.