Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  art.  1,
comma 1 saranno nominate, con  successivi  decreti  dirigenziali,  le
seguenti commissioni: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a): 
        1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di selezione culturale,
per la prova di conoscenza della lingua inglese, per la  prova  orale
di  matematica,  per  la   formazione   delle   graduatorie   e   per
l'assegnazione ai corsi; 
        2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        3) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
        5) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        6) la commissione per la valutazione  dei  frequentatori  del
tirocinio; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): 
        1)  la  commissione  valutatrice  per  la  prova  scritta  di
selezione culturale  e  per  la  prova  di  conoscenza  della  lingua
inglese; 
        2) la commissione esaminatrice per le prove orali  e  per  la
formazione delle graduatorie finali; 
        3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        4) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        5) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
        6) la commissione per la valutazione  dei  frequentatori  del
tirocinio; 
        7) la commissione per l'assegnazione dei vincitori ai Corpi; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): 
        1)  la  commissione  valutatrice  per  la  prova  scritta  di
selezione culturale e la prova di conoscenza della lingua inglese; 
        2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        4) la commissione esaminatrice, per il componimento breve  in
lingua italiana  per  le  prove  orali  e  per  la  formazione  delle
graduatorie generali di merito; 
        5) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        6)  la  commissione  per  gli  accertamenti  attitudinali   e
comportamentali. 
    La valutazione delle prove di  efficienza  fisica  potra'  essere
effettuata, per  motivi  organizzativi,  dalla  commissione  per  gli
accertamenti attitudinali e comportamentali. 
      d) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d): 
        1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova  scritta  di  conoscenza  della
lingua italiana (compresi gli eventuali questionari svolti in  lingua
tedesca), per la prova di conoscenza della  lingua  inglese,  per  la
prova orale e per la formazione della graduatoria; 
        2) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
        5) la commissione per la valutazione  dei  frequentatori  del
tirocinio. 
    2. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a), b) e c) sara', altresi', nominata la commissione unica,  composta
da personale interforze, per la prova scritta di selezione  culturale
in biologia, chimica e fisica.