Art. 10 
 
Accertamenti psico-fisici e attitudinali e prove di efficienza fisica 
 
    1. La SVAM e' delegata dalla DGPM a pianificare  le  convocazioni
per l'accertamento dei requisiti psico-fisici  e  attitudinali  e  di
efficienza fisica dei candidati, tratti dalla graduatoria di  cui  al
precedente art. 6, lettera b), punto 1,  entro  il  limite  di  3.700
unita'. 
    La convocazione degli interessati  e'  effettuata  a  cura  della
DGPM, con le modalita' indicate nell'art. 5  e  contiene  la  data  e
l'ora di presentazione presso la SVAM. 
    I candidati che non si presenteranno nei  tempi  stabiliti  dalla
comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti
anche  nei  giorni   successivi   al   primo,   saranno   considerati
rinunciatari, tranne che in caso di: 
      a) eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto; 
      b) concomitante  svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia ai quali
i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; 
      c) eventi  luttuosi  per  la  perdita  del  coniuge,  genitore,
figlio/a, fratello/sorella, verificatisi  in  data  non  anteriore  a
sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione; 
      d) contestuale seduta di laurea e/o prove dell'esame di Stato. 
    In tali ipotesi gli interessati dovranno  inviare  un'istanza  di
nuova convocazione entro le ore  13,00  del  giorno  feriale  (sabato
escluso)  antecedente  quello  di  prevista  presentazione,  mediante
messaggio   di   posta   elettronica   certificata   -    utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica   certificata   -
all'indirizzo   aerovolontari@postacert.difesa.it   ovvero   mediante
messaggio  di  posta  elettronica  -  utilizzando  esclusivamente  un
account      di      posta      elettronica      -      all'indirizzo
aerovolontari.sel@aeronautica.difesa.it, compilando obbligatoriamente
il campo relativo  all'oggetto  e  indicando  il  concorso  al  quale
partecipano. A tale messaggio dovra' comunque essere  allegata  copia
per immagine  (file  in  formato  PDF)  di  un  valido  documento  di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche' della
relativa documentazione probatoria. 
    Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti  nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). 
    Nei casi di: 
      -  riscontro  di  infezione   respiratoria   e/o   febbre   con
temperatura superiore a 37,5 °C nei quattordici giorni precedenti  la
data di convocazione; 
      -  misura  della  quarantena  o   di   isolamento   domiciliare
fiduciario, ovvero di attesa di esito di tampone naso-faringeo ovvero
test sierologici, nonche' l'essere risultati positivi al  Covid-19  e
che  nei  quattordici  giorni  precedenti  si  e'  accusato   sintomi
correlabili all'infezione da Covid-19 ovvero contatto  con  personale
positivo al  Covid-19,  il  candidato  dovra'  dare  comunicazione  e
produrre istanza di posticipo  nella  modalita'  sopra  indicata.  Il
medesimo verra' riconvocato unicamente qualora produca certificazione
sanitaria di completa guarigione e rientro nello stato di salute. 
    Qualora il candidato, presentatosi nella  data  di  convocazione,
sara' trovato con temperatura superiore a 37,5 °C, gli verra' inibito
l'accesso  e  riconvocato   dopo   la   guarigione   clinica   previa
trasmissione di certificazione sanitaria  di  completa  guarigione  e
dopo aver rispettato  le  indicazioni  emanate  dal  Ministero  della
salute. 
    In tutti i casi e le  fattispecie,  la  nuova  convocazione,  che
potra' avvenire solo compatibilmente con il  periodo  di  svolgimento
degli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali,  verra'  effettuata
esclusivamente  mediante  messaggio  di  posta  elettronica   inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento. 
    Inoltre, le istanze trasmesse con  modalita'  diverse  da  quella
sopraindicata o  carenti  della  documentazione  probatoria  e/o  del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui al precedente comma 1, la SVAM e' autorizzata a convocare, con le
modalita' indicate nell'art. 5, un  ulteriore  numero  di  candidati,
compresi nella graduatoria di  cui  all'art.  6,  per  l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale e dell'efficienza  fisica,
fino al raggiungimento  dei  posti  disponibili.  Di  tale  procedura
dovra' essere data tempestiva comunicazione alla DGPM. 
    3.  Tutti  i  candidati  devono  presentarsi  agli   accertamenti
psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica, con: 
      a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      b) certificato medico (originale o copia conforme), in corso di
validita' (il certificato deve avere validita'  annuale),  attestante
l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica  leggera
ovvero una delle attivita' sportive riportate  nella  tabella  B  del
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982,  rilasciato
da un medico appartenente alla Federazione  medico-sportiva  italiana
ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero da un medico  (o  struttura
sanitaria  pubblica  o  privata)  autorizzato  secondo  le  normative
nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti  in  qualita'  di
medico specializzato in medicina dello sport; 
      c)  se  concorrenti  di  sesso  femminile,  originale  o  copia
conforme del referto del test di gravidanza (sangue  o  urine)  -  in
quanto lo stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo  impedimento
all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare  (ai   sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90) - eseguito presso  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  SSN  in  data  non
anteriore  a  5  giorni  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti  psico-fisici  (la  data  di  presentazione  non  e'  da
calcolare nel computo dei cinque giorni); ai sensi  dell'art.  1  del
decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  173,  che  ha  modificato
l'art. 640  del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  con
l'introduzione  dei  commi  1-bis  e   1-ter,   le   aspiranti   agli
arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza
e non possono essere sottoposte  agli  accertamenti  per  l'idoneita'
fisio-psico-attitudinale  al   servizio   militare   ai   sensi   del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,  per  una  sola
volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, quando  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria; 
      d) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario
unico (PSU), che costituisce l'elenco omogeneo  delle  certificazioni
di base richieste per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell'ambito dell'iter di  reclutamento  quale  VFP  1  nell'Esercito,
nella Marina Militare e nell'Aeronautica militare: 
        - originale o copia conforme dei seguenti esami  ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati  da  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a  sei  mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
          emocromo; 
          VES; 
          glicemia; 
          emoglobina glicosilata; 
          creatininemia; 
          trigliceridemia;c 
          colesterolemia totale, HDL, LDL; 
          bilirubinemia diretta e indiretta; 
          gamma GT; 
          transaminasemia (GOT e GPT); 
          fosfatasi alcalina; 
          FT3, FT4, TSH; 
          protidemia ed elettroforesi proteica; 
          analisi delle urine con esame del sedimento; 
          markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs  Ag,  anti  HBs,
anti HBc e anti HCV; 
          ricerca anticorpi per HIV; 
        - referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  SSN;  in  caso  di
positivita' e' necessario  presentare  anche  il  referto  dell'esame
radiografico del torace in due proiezioni standard  antero-posteriore
e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa,  avvenuta
vaccinazione con BCG; 
        - certificato  di  stato  di  buona  salute  che  attesti  la
presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi
manifestazioni   immunoallergiche,   di    gravi    intolleranze    e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di  patologie
rilevanti ai fini del reclutamento,  rilasciato  dal  proprio  medico
curante in data non  anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto  conformemente
all'allegato D al presente bando; 
        - se  concorrenti  di  sesso  femminile,  originale  o  copia
conforme del referto di ecografia pelvica eseguita  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il  SSN
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella  di  presentazione
agli accertamenti psico-fisici. 
    Qualora  il  candidato  sia  in  possesso  della   Certificazione
Sanitaria Unica (CSU) di cui al  successivo  comma  4,  in  corso  di
validita' (1 anno),  attestante  l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in
precedenti iter di reclutamento  quale  VFP  1  nell'Esercito,  nella
Marina Militare e nell'Aeronautica militare,  potra'  presentarla  in
sostituzione della documentazione prevista dal  Protocollo  Sanitario
Unico (PSU) di cui alla lettera e) del presente comma. 
    I candidati, se ne sono  in  possesso,  potranno  produrre  anche
eventuali esami radiografici del torace. 
    4. I candidati che ne sono in  possesso,  potranno  produrre,  in
sostituzione della documentazione  di  cui  al  precedente  comma  3,
lettera d), la Certificazione  Sanitaria  Unica  (CSU)  in  corso  di
validita' (1 anno),  attestante  l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in
precedenti iter  di  reclutamento  quale  VFP1  nell'Esercito,  nella
Marina Militare e nell'Aeronautica militare. 
    La CSU e' rilasciata dal Presidente della  Commissione  medica  a
ciascun candidato risultato «idoneo" al termine delle visite e  degli
accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente  assegnazione  del
profilo  sanitario.  Tale  certificazione,  conforme  al  format   in
Allegato G al presente bando,  sara'  valida  e  presentabile  presso
qualsiasi Centro di selezione e reclutamento delle  Forze  armate,  a
livello interforze, per i reclutamenti  quale  VFP  1,  entro  l'arco
temporale di un anno dal rilascio e non potra' essere prorogata. 
    La CSU non costituisce certificato medico  di  idoneita'  di  cui
all'art. 41 del  D.P.R.  445/2000,  ma  provvedimento  amministrativo
collegiale emanato  da  una  Commissione  medica  che  ha  valore  di
accertamento dello stato fisico e di salute  dell'interessato  in  un
dato momento e, come tale, puo'  indicare  il  periodo  di  validita'
delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno,  analogamente
alla  durata  dei  certificati  medici  rilasciati  per   l'attivita'
sportiva. La validita' annuale della CSU non e' relativa  ai  singoli
referti presentati dall'interessato, rimanendo gli  stessi  vincolati
alla rispettiva validita' temporale, ma  all'esito  del  giudizio  di
idoneita' decretato dalla Commissione, che tiene  conto  dell'insieme
delle  certificazioni  prodotte  e  delle  risultanze  delle   visite
mediche. 
    La CSU verra' rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico: 
      a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione  ad
un concorso o in caso di smarrimento della stessa); 
      b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario,   sottoponendo   alla   Commissione    nuovi    esami    e
certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a  proprio
carico, a tutti gli accertamenti previsti; 
      c) ne sia provvisto ma sia considerato dal  medico  esaminatore
da assoggettare a revisione qualora, a seguito  di  visita  generale,
sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo  del  candidato
rispetto allo stato di salute accertato al momento della  visita.  In
tal  caso,  una  eventuale  revisione  del  profilo   sanitario   non
prolunghera' la validita' della CSU esibita ma solo un  aggiornamento
della stessa. 
    Il candidato dovra' aver cura di conservare ed esibire la CSU  in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP  1
nelle Forze armate. In  caso  di  smarrimento,  il  candidato  dovra'
ripetere ed esibire al  successivo  Centro  di  Selezione,  tutta  la
documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento. 
    I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva, dovranno essere  comunque  misurati  in
occasione di ogni singolo concorso,  a  prescindere  dalla  validita'
della CSU. 
    Si ribadisce che il  certificato  medico  attestante  l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera  di  cui  al
precedente comma 3,  lettera  b)  e,  per  le  concorrenti  di  sesso
femminile, l'originale o copia conforme del referto del test  di  cui
al precedente comma 3, lettera c), con rilascio in data non anteriore
a 5 giorni rispetto  a  quella  di  presentazione  agli  accertamenti
devono essere comunque prodotti anche da chi e' in possesso della CSU
in corso di validita'. 
    5.  La  commissione  per  gli  accertamenti  psico-fisici,  presa
visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente  comma
3, rinviera' i candidati a data successiva ove rilevi l'incompletezza
della  documentazione  sanitaria  presentata  relativa   agli   esami
ematochimici indicati e al test di accertamento della positivita' per
anticorpi per HIV. 
    I candidati rinviati a data successiva  per  incompletezza  della
documentazione sanitaria presentata,  qualora  all'atto  della  nuova
convocazione  risultino  ancora   sprovvisti   della   documentazione
sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso. 
    6.  La  commissione  per  gli  accertamenti  psico-fisici,  presa
visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente  comma
3, oltre a sottoporre  i  candidati  a  una  visita  medica  generale
preliminare,  disporra'  l'esecuzione   dei   seguenti   accertamenti
specialistici e strumentali: 
      a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) visita psichiatrica, comprendente il colloquio individuale e
la somministrazione del test di personalita' (MMPI); 
      e) analisi delle urine per la ricerca di  eventuali  cataboliti
di  sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope   quali:   amfetamine,
cannabinoidi,  barbiturici,  oppiacei   e   cocaina.   In   caso   di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 
      f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool; 
      g)  ogni  ulteriore  indagine  (compreso  l'esame  radiologico)
ritenuta  utile  per  consentire  adeguata  valutazione   clinica   e
medico-legale del  concorrente,  da  effettuare  anche  presso  altre
strutture sanitarie. 
    In  sede  di  visita  medica  generale  la  commissione  per  gli
accertamenti  psico-fisici  giudichera'  inidoneo  il  candidato  che
presenti  tatuaggi  e  le  altre  permanenti  alterazioni  volontarie
dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di  natura  comunque
sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita'  della
condizione del militare di cui al regolamento  quando,  per  la  loro
sede, siano contrari al decoro dell'uniforme - e quindi visibili  con
l'uniforme  di  servizio  estiva,   le   cui   caratteristiche   sono
visualizzabili   nel   sito   internet   dell'Aeronautica    militare
(www.aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi)  -  ovvero,  se  posti
nelle  zone  coperte  dall'uniforme,  risultino,  per  contenuto,  di
discredito alle istituzioni. 
    7. I candidati  saranno  sottoposti,  altresi',  da  parte  della
commissione per gli accertamenti  attitudinali  e  per  le  prove  di
efficienza fisica: 
      a)  a  una  serie  di  accertamenti  attitudinali,  tendenti  a
verificare  il  possesso  delle  capacita'  necessarie,  secondo   le
direttive tecniche vigenti, per assicurare lo svolgimento dei compiti
previsti per i VFP 1; 
      b) a tre  prove  ginnico-sportive  per  accertare  l'efficienza
fisica, secondo le modalita' riportate nell'allegato  C  al  presente
bando. Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti e'  definitivo
e sara' reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio
di notifica. 
    8. Al termine dei suddetti accertamenti i candidati,  per  essere
giudicati idonei, dovranno essere riconosciuti esenti: 
      a)  dalle  imperfezioni/infermita'  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli  accertamenti  psico-fisici  saranno
volti a verificare, fra l'altro, il  possesso  dei  parametri  fisici
correlati alla composizione corporea, alla  forza  muscolare  e  alla
massa metabolicamente attiva rientranti  nei  valori  limite  di  cui
all'art. 587 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma  1,  lettera  c)  del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che
verranno accertati con le modalita' previste dalla Direttiva  tecnica
dello Stato  Maggiore  della  difesa  -  Ispettorato  Generale  della
Sanita' Militare - edizione 2016, citata nelle premesse; 
      b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente; 
      c) da patologie per le quali  e'  prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della  difesa  4  giugno  2014,  fatto
salvo quanto specificato al successivo art. 14, comma 5 e 6. 
    9. Al termine degli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali  e
delle prove di  efficienza  fisica  le  commissioni  formuleranno  un
giudizio di idoneita' con attribuzione del profilo sanitario, secondo
quanto previsto dalla direttiva di cui al decreto del Ministro  della
difesa 4 giugno  2014,  ovvero  di  non  idoneita',  che  comportera'
l'esclusione dal reclutamento. 
    Per   quanto   concerne   l'eventuale   deficit    di    glucosio
6-fosfato-deidrogenasi  (G6PD),  indipendentemente  dal  coefficiente
assegnato  alla  caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  non  puo'
essere motivo di inidoneita', a mente  dell'art.  1  della  legge  12
luglio 2010, n. 109. 
    In caso di  mancata  presentazione  del  referto  di  analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del  G6PD,  ai  fini
della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI per il
settore d'impiego «VFP 1 ordinari», al coefficiente attribuito  sara'
aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». 
    Le  commissioni,  qualora  lo  ritengano   necessario,   potranno
disporre l'effettuazione di ogni altro  esame  o  accertamento  utile
alla definizione del giudizio di idoneita'. 
    Dette  commissioni,  con  determinazione  dei  presidenti   delle
commissioni   delegate   dalla   DGPM   alle   predette   incombenze,
comunicheranno a ciascun candidato esaminato - con determinazione dei
presidenti- l'esito degli accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali
mediante apposito foglio di  notifica  contenente  uno  dei  seguenti
giudizi: 
      a) «idoneo quale VFP 1 nell'Aeronautica militare»; 
      b) «inidoneo quale VFP 1 nell'Aeronautica militare». 
    Ai concorrenti risultati inidonei l'esito sara' notificato seduta
stante mediante consegna di copia del verbale, mentre ai  concorrenti
risultati idonei l'esito potra' essere notificato con tale  modalita'
o, in alternativa, con  tutte  le  forme  di  notifica  previste  dal
precedente art. 5, comma 1 ovvero con  l'invio  di  un  messaggio  di
posta   elettronica   all'indirizzo   indicato   nella   domanda   di
partecipazione. 
    10. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale
al T.A.R. del Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto -ai  sensi  della
normativa  vigente  -  il  contributo  unificato  di  euro   650,00),
rispettivamente entro sessanta e  centoventi  giorni  dalla  data  di
notifica del provvedimento di esclusione. 
    11.  Per  le   sole   esclusioni   relative   agli   accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta'  di  avanzare,  entro  trenta
giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata  e
documentata istanza di riesame, il cui  modello  e'  disponibile  nel
portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero  della  difesa
-da  allegare  necessariamente  (come  file  in  formato  PDF)  a  un
messaggio di posta elettronica certificata  da  inviare,  utilizzando
esclusivamente  un  account   di   posta   elettronica   certificata,
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di  posta
elettronica da inviare,  utilizzando  esclusivamente  un  account  di
posta  elettronica,   all'indirizzo   persomil@persomil.difesa.it   -
compilando il campo relativo all'oggetto  indicando  il  concorso  al
quale partecipano (es. Istanza di riesame VFP 1 A.M. 2021  Cognome  e
Nome) corredata di copia per immagine (file  in  formato  PDF)  della
certificazione  sanitaria  rilasciata  da  una  struttura   sanitaria
pubblica,  anche  militare,  o  privata  accreditata  con   il   SSN,
attestante  l'assenza  delle  imperfezioni/patologie  riscontrate  in
occasione degli accertamenti dei requisiti in questione,  nonche'  di
copia per immagine (file in formato PDF) di un  valido  documento  di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale, per  inidoneita'
alle prove di efficienza fisica, per abuso di  alcool  e  per  l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze
trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate  o  carenti  della
predetta certificazione sanitaria  e/o  del  documento  di  identita'
dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    12. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano  le  condizioni,
interessa  la  Commissione  Sanitaria  di  Appello   dell'Aeronautica
militare, che  provvedera'  a  convocare  il  candidato  al  fine  di
sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici. 
    Il giudizio riportato in quest'ultima  sede  e'  definitivo.  Nel
caso di confermata non idoneita',  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento.  In  caso  di  idoneita',  egli  sara'  sottoposto   al
completamento  degli  accertamenti  dei  requisiti   psico-fisici   e
attitudinali  e  delle  prove  di  efficienza  fisica.  I   candidati
riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito
saranno incorporati con la prima incorporazione utile, assumendone la
decorrenza giuridica.».