I SEGRETARI GENERALI 
                        della Corte dei conti 
                    e dell'Avvocatura dello Stato 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 «Testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e in particolare  l'art.  28  concernente
l'accesso alla qualifica di dirigente della II fascia; 
    Visto l'art. 1, comma 318 della legge 30 dicembre  2018,  n.  145
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2019-2021»   secondo   cui
«L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2019-2021, e'  autorizzata
ad assumere,  a  tempo  indeterminato,  mediante  apposita  procedura
concorsuale, per titoli ed esami, un contingente di personale  di sei
unita' di livello dirigenziale non generale»  e  secondo  cui  «Nella
procedura concorsuale per la copertura delle  posizioni  dirigenziali
di cui al periodo precedente puo' essere prevista una riserva per  il
personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso
per dirigente nel limite massimo del 50 per cento dei posti  messi  a
concorso»; 
    Visto, altresi', l'art. 1,  comma  301,  della  sopra  richiamata
legge, secondo cui la Corte dei conti e' autorizzata  ad  assumere  a
tempo indeterminato, anche mediante avvio  di  procedure  concorsuali
«personale dirigenziale di livello non generale e per  personale  non
dirigenziale, nel limite di spesa di euro 5.638.577 per l'anno 2019 e
di euro 16.915.730 annui a decorrere dall'anno 2020»; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272 «Regolamento di disciplina in materia  di  accesso  alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174 «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»,  e  in  particolare  l'art.  1,
comma 1, lettera a); 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009 «Equiparazioni tra
diplomi di lauree di vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
aprile 2018, n. 80 «Regolamento recante  l'individuazione,  ai  sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16  aprile  2013,  n.  70,  delle  scuole  di  specializzazione   che
rilasciano  i  diplomi  di   specializzazione   che   consentono   la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di  dirigente
della seconda fascia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104  «Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n.  127  «Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68  «Norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili»; 
    Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio  1999  del  Dipartimento
della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445  «Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6  della  legge
28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184 «Regolamento recante  disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 12 novembre 2011,  n.  183  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato»,  ed  in
particolare l'art. 4, comma 45; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 «Disposizioni  urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Visto il regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97  «Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il regolamento per  l'organizzazione  ed  il  funzionamento
degli  uffici  amministrativi  e  degli  altri  uffici  con   compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni  della  Corte  dei  conti
(deliberazione  n.  1/DEL/2010)   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Vista la dotazione  organica  del  personale  dirigenziale  della
Corte dei conti, di cui alla tabella 2 allegata al citato regolamento
n. 1/DEL/2010; 
    Vista la convenzione prot. n. 24 in data 3 giugno  2019,  con  la
quale la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato hanno ritenuto di
procedere congiuntamente all'indizione di una  procedura  concorsuale
per il reclutamento di personale di qualifica dirigenziale di seconda
fascia; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1.  E'  indetto  concorso  pubblico,  per  titoli  ed esami,  per
l'accesso al profilo professionale  di  dirigente  amministrativo  di
seconda fascia nei ruoli  del  personale  della  Corte  dei  conti  e
dell'Avvocatura dello Stato. 
    2. I posti a concorso sono ripartiti come segue: 
      a) sei posti presso la Corte dei conti; 
      b) sei posti presso l'Avvocatura dello Stato. 
    3. Il 50% per cento dei posti a concorso previsti  per  la  Corte
dei  conti  e'  riservato  al  personale  di  ruolo  della   predetta
amministrazione, purche' in possesso dei requisiti di cui al presente
bando. 
    4. Il 50% per cento dei posti  previsti  per  l'Avvocatura  dello
Stato  e'  riservato   al   personale   di   ruolo   della   predetta
amministrazione, purche' in possesso dei requisiti di cui al presente
bando.