Art. 11 
 
                            Prove scritte 
 
    1. La prima prova scritta,  la  cui  durata  e'  stabilita  dalla
commissione, consiste nella redazione di un elaborato contenente:  a)
una risposta ad un quesito che puo' riguardare le materie del diritto
costituzionale, diritto dell'unione europea, diritto  amministrativo,
contabilita' pubblica;  b)  una  risposta  ad  un  quesito  che  puo'
riguardare le materie del diritto civile, con particolare riferimento
alle obbligazioni e ai  contratti  e  del  diritto  del  lavoro,  con
particolare riferimento al pubblico impiego; c) una  risposta  ad  un
quesito che puo' riguardare  le  materie  economiche  e  dell'analisi
delle politiche pubbliche (economia delle amministrazioni  pubbliche,
management pubblico, scienza dell'amministrazione, statistica). 
    2. La seconda prova scritta, la cui  durata  e'  stabilita  dalla
commissione, consiste nella redazione di un elaborato contenente:  la
soluzione di un caso pratico  in  ambito  giuridico-amministrativo  o
economico-gestionale per verificare la capacita' di impostare analisi
critiche di problemi complessi e di proporre soluzioni argomentate in
relazione  a  problemi  attinenti  alle  attivita'  delle   pubbliche
amministrazioni, sulla  base  di  un  breve  dossier  distribuito  ai
candidati. Il dossier contiene documenti  in  lingua  italiana  e  in
lingua inglese e la traccia prevede anche una specifica domanda a cui
deve essere fornita risposta in lingua  inglese.  E'  facolta'  della
commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato. 
    3. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e'  fatto  divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici,  strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od  alla  trasmissione  di
dati,  supporti  cartacei,  pubblicazioni  e  stampe   di   qualsiasi
tipologia e genere, nonche'  di  comunicare  tra  loro.  In  caso  di
violazione,  la   commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso. 
    4. E' fatto, altresi', assoluto divieto di  introdurre  ed  usare
nell'aula d'esame durante la  prova  codici  giuridici  contenenti  i
testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza. 
    5. L'assenza anche ad  una  sola  delle  prove  scritte  comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 
    6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla  prova  orale  i
candidati che abbiano riportato non meno  di  70  punti  in  ciascuna
prova scritta. 
    7. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica, via  pec,
con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte,
almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenere la prova
stessa.