Art. 11 Prove scritte 1. La prima prova scritta, la cui durata e' stabilita dalla commissione, consiste nella redazione di un elaborato contenente: a) una risposta ad un quesito che puo' riguardare le materie del diritto costituzionale, diritto dell'unione europea, diritto amministrativo, contabilita' pubblica; b) una risposta ad un quesito che puo' riguardare le materie del diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti e del diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego; c) una risposta ad un quesito che puo' riguardare le materie economiche e dell'analisi delle politiche pubbliche (economia delle amministrazioni pubbliche, management pubblico, scienza dell'amministrazione, statistica). 2. La seconda prova scritta, la cui durata e' stabilita dalla commissione, consiste nella redazione di un elaborato contenente: la soluzione di un caso pratico in ambito giuridico-amministrativo o economico-gestionale per verificare la capacita' di impostare analisi critiche di problemi complessi e di proporre soluzioni argomentate in relazione a problemi attinenti alle attivita' delle pubbliche amministrazioni, sulla base di un breve dossier distribuito ai candidati. Il dossier contiene documenti in lingua italiana e in lingua inglese e la traccia prevede anche una specifica domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua inglese. E' facolta' della commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato. 3. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 4. E' fatto, altresi', assoluto divieto di introdurre ed usare nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti i testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza. 5. L'assenza anche ad una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di 70 punti in ciascuna prova scritta. 7. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica, via pec, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenere la prova stessa.