Art. 12 
 
                             Prova orale 
 
    1. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle
prove  scritte,  sulle  seguenti  materie:  a)  diritto  penale,  con
particolare   riferimento   ai    delitti    contro    la    pubblica
amministrazione; b) elementi di  diritto  processuale  civile  e  del
lavoro; c)  informatica  giuridica;  d)  organizzazione,  centrale  e
periferica e legislazione della Corte  dei  conti  e  dell'Avvocatura
dello Stato, con particolare riferimento alle piu' recenti evoluzioni
normative. 
    2. Il colloquio  orale  e'  altresi'  diretto  ad  accertare  nel
candidato le capacita' organizzative  e  manageriali  in  rapporto  a
specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale,  oltre  che  la
conoscenza  della  lingua  inglese  mediante  esercizi  di   lettura,
traduzione e conversazione. Viene, altresi', accertata la  conoscenza
a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software
applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche mediante  una  verifica
pratica,  nonche'  la  conoscenza  da  parte  del   candidato   delle
problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli  strumenti
informatici  in  relazione  ai   processi   comunicativi   in   rete,
all'organizzazione  e  gestione  delle  risorse  e  al  miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi. 
    3.  La  prova  orale  si  intende  superata  dai  candidati   che
conseguono un punteggio non inferiore a settanta punti. 
    4. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna  sessione  della
prova orale, determina i quesiti da porre ai  singoli  candidati  per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte. 
    5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la commissione  esaminatrice  forma  l'elenco  dei  candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
    6. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di  un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445.