Art. 13 
 
                              Punteggio 
 
    1. La commissione dispone, complessivamente, di 390 punti. 
    2. I punti sono cosi' ripartiti: 
      a) fino a un massimo di 90 punti per i titoli; 
      b) fino a un massimo di 100 punti per la prima prova scritta; 
      c) fino a un massimo di 100 punti per la seconda prova scritta; 
      d) fino a un massimo di 100 punti per la prova orale.