Art. 15 
 
                 Assegnazione dei posti ai vincitori 
 
    1.  I  vincitori  del  concorso  saranno  invitati  a  comunicare
l'ordine di preferenza delle amministrazioni e  delle  relative  sedi
disponibili, tratte dall'elenco pubblicato  ai  sensi  dell'art.  14,
comma 6. 
    2.  I  vincitori  che  intendessero  avvalersi  dei   titoli   di
preferenza nell'assegnazione della sede previsti dagli  articoli  21,
comma 1, e 33, comma 5 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104  devono
farne espressa dichiarazione contestualmente  alla  comunicazione  di
cui al comma 1, allegando la documentazione comprovante  il  possesso
del titolo. 
    3. L'assegnazione  presso  l'amministrazione  prescelta  avverra'
sulla  base  dei  posti  messi   a   concorso   da   ciascuna   delle
amministrazioni interessate, tenendo conto delle preferenze  espresse
dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso,  di  quanto
previsto dagli articoli 21, comma 1, e 33,  comma  5  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104.