Art. 15 Assegnazione dei posti ai vincitori 1. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare l'ordine di preferenza delle amministrazioni e delle relative sedi disponibili, tratte dall'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 6. 2. I vincitori che intendessero avvalersi dei titoli di preferenza nell'assegnazione della sede previsti dagli articoli 21, comma 1, e 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono farne espressa dichiarazione contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, allegando la documentazione comprovante il possesso del titolo. 3. L'assegnazione presso l'amministrazione prescelta avverra' sulla base dei posti messi a concorso da ciascuna delle amministrazioni interessate, tenendo conto delle preferenze espresse dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso, di quanto previsto dagli articoli 21, comma 1, e 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.