Art. 19 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. La Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato si riservano  la
facolta' di annullare o  revocare  il  presente  bando  di  concorso,
sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche'  le
connesse attivita' di  assunzione,  modificare,  fino  alla  data  di
assunzione dei vincitori,  il  numero  dei  posti  in  aumento  o  in
decremento, sospendere  l'assunzione  dei  vincitori  in  ragione  di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  anche   in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o  in  parte,  o  imponessero  di  differire  o
ritardare assunzioni di personale. 
    2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando,  valgono
le disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti  in  materia  di
reclutamento di personale. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    Il presente decreto e' trasmesso agli Uffici del  bilancio  della
Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato  per  il  riscontro  di
regolarita' amministrativo-contabile ed e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
 
    Roma, 31 dicembre 2020 
 
                                               Il Segretario generale 
                                                della Corte dei conti 
                                                        Massi         
  Il Segretario generale    
dell'Avvocatura dello Stato 
          Grasso